Commento breve alla proposta di legge C. n. 4590, recante «Modifiche all’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta». Il disegno di legge interviene sull’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. ed estende l’elenco dei reati per i quali è inibita l’applicazione del cosiddetto “patteggiamento” alla fattispecie di cui all’art. 586 c.p. («Morte o lesione come conseguenza di altro delitto»). Ora, ampliare i limiti oggettivi di accesso ai benefici del rito premiale rappresenta, indubbiamente, una reazione ai fatti di cronaca che incutono timore per l’incolumità individuale e collettiva, la cui frequenza ed efferatezza balzano evidenti a chiunque. Ciò non toglie che il disegno di legge in esame susciti qualche perplessità per l’antinomia con la ratio del patteggiamento e con le preclusioni oggettive alla scelta del rito che la disciplina già prevede. Tale rito speciale, deflattivo del dibattimento, è utile strumento di decongestione del carico giudiziario, rispetto al quale, piuttosto che aggiungere paletti, bisognerebbe integrare garanzie che ne favoriscano una più diffusa applicazione. In questo spirito è stato introdotto il patteggiamento allargato, non contemplato nella versione originaria del codice e funzionale a rendere negoziabili anche fattispecie criminose di una certa gravità.

Nuovi limiti all'applicazione della pena su richiesta delle parti (Rubrica De jure condendo)

Colamussi, Marilena
2017-01-01

Abstract

Commento breve alla proposta di legge C. n. 4590, recante «Modifiche all’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta». Il disegno di legge interviene sull’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. ed estende l’elenco dei reati per i quali è inibita l’applicazione del cosiddetto “patteggiamento” alla fattispecie di cui all’art. 586 c.p. («Morte o lesione come conseguenza di altro delitto»). Ora, ampliare i limiti oggettivi di accesso ai benefici del rito premiale rappresenta, indubbiamente, una reazione ai fatti di cronaca che incutono timore per l’incolumità individuale e collettiva, la cui frequenza ed efferatezza balzano evidenti a chiunque. Ciò non toglie che il disegno di legge in esame susciti qualche perplessità per l’antinomia con la ratio del patteggiamento e con le preclusioni oggettive alla scelta del rito che la disciplina già prevede. Tale rito speciale, deflattivo del dibattimento, è utile strumento di decongestione del carico giudiziario, rispetto al quale, piuttosto che aggiungere paletti, bisognerebbe integrare garanzie che ne favoriscano una più diffusa applicazione. In questo spirito è stato introdotto il patteggiamento allargato, non contemplato nella versione originaria del codice e funzionale a rendere negoziabili anche fattispecie criminose di una certa gravità.
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