La ratio dell’azione disciplinata dalla norma in esame perdura ancora, malgrado l’abolizione del divieto di riconoscimento dei figli nati da parenti (art. 251 c.c.), poiché resta invariata l’esigenza di non lasciare privi di tutela le persone cui è negato il diritto allo stato di figlio, in precedenza per la sussistenza di un divieto di riconoscimento, attualmente per la denegata autorizzazione al riconoscimento (251, co. 1) o mancata autorizzazione giudiziale per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 278). Il comma 1 resta invariato nella forma, ma è stato modificato nei contenuti a seguito dell’abolizione delle più odiose discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, in particolar modo c.d. incestuosi, non riconoscibili.
Commento all'art. 279
Valeria Corriero
2018-01-01
Abstract
La ratio dell’azione disciplinata dalla norma in esame perdura ancora, malgrado l’abolizione del divieto di riconoscimento dei figli nati da parenti (art. 251 c.c.), poiché resta invariata l’esigenza di non lasciare privi di tutela le persone cui è negato il diritto allo stato di figlio, in precedenza per la sussistenza di un divieto di riconoscimento, attualmente per la denegata autorizzazione al riconoscimento (251, co. 1) o mancata autorizzazione giudiziale per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 278). Il comma 1 resta invariato nella forma, ma è stato modificato nei contenuti a seguito dell’abolizione delle più odiose discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, in particolar modo c.d. incestuosi, non riconoscibili.File | Dimensione | Formato | |
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