La riforma sulla filiazione del 2012/2013 elimina una discriminazione nei confronti dei figli, che nella disciplina previgente erano definiti incestuosi. La novella ristabilisce un filo conduttore tra le due norme, da un lato, con l’attuale riconoscibilità ex art. 251 c.c. dei figli nati da un vincolo di parentela o affinità, condizionata all’autorizzazione giudiziale, e dall’altro con l’art. 278, con la possibilità di esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, per coerenza sistematica, sempre previa autorizzazione giudiziale. L’incostituzionalità dell’art. 278, co. 1, c.c. (C. cost. 28.11.2002, n. 494), non aveva investito l’art. 251, co. 1, che continuava a prevedere il divieto discriminante del riconoscimento dei figli incestuosi, eccetto i casi di buona fede e di nullità del matrimonio da cui derivava l’affinità. Ne scaturiva una contraddizione nel sistema, poiché i figli non potevano essere riconosciuti dai propri genitori, nelle ipotesi di filiazione incestuosa in mala fede, ma potevano essere giudizialmente dichiarati. Era configurabile, quindi, un’ulteriore categoria di figli: quelli dichiarabili, ma non riconoscibili.
Commento all'art. 278
Valeria Corriero
2018-01-01
Abstract
La riforma sulla filiazione del 2012/2013 elimina una discriminazione nei confronti dei figli, che nella disciplina previgente erano definiti incestuosi. La novella ristabilisce un filo conduttore tra le due norme, da un lato, con l’attuale riconoscibilità ex art. 251 c.c. dei figli nati da un vincolo di parentela o affinità, condizionata all’autorizzazione giudiziale, e dall’altro con l’art. 278, con la possibilità di esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, per coerenza sistematica, sempre previa autorizzazione giudiziale. L’incostituzionalità dell’art. 278, co. 1, c.c. (C. cost. 28.11.2002, n. 494), non aveva investito l’art. 251, co. 1, che continuava a prevedere il divieto discriminante del riconoscimento dei figli incestuosi, eccetto i casi di buona fede e di nullità del matrimonio da cui derivava l’affinità. Ne scaturiva una contraddizione nel sistema, poiché i figli non potevano essere riconosciuti dai propri genitori, nelle ipotesi di filiazione incestuosa in mala fede, ma potevano essere giudizialmente dichiarati. Era configurabile, quindi, un’ulteriore categoria di figli: quelli dichiarabili, ma non riconoscibili.File | Dimensione | Formato | |
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