L'a. analizza i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di riconoscimento posto in essere dall’infrasedicenne, privo di autorizzazione al riconoscimento, e su quello effettuato in stato di incapacità naturale. Il riconoscimento può essere impugnato dallo stesso autore dell’atto divenuto maggiorenne e la relativa azione si prescrive entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, analogamente alla ipotesi di violenza ex art. 265, co. 2, c.c., che consente al minore di proporre l’azione entro un anno dal conseguimento della maggiore età.
Commento all'art. 266
Valeria Corriero
2018-01-01
Abstract
L'a. analizza i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di riconoscimento posto in essere dall’infrasedicenne, privo di autorizzazione al riconoscimento, e su quello effettuato in stato di incapacità naturale. Il riconoscimento può essere impugnato dallo stesso autore dell’atto divenuto maggiorenne e la relativa azione si prescrive entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, analogamente alla ipotesi di violenza ex art. 265, co. 2, c.c., che consente al minore di proporre l’azione entro un anno dal conseguimento della maggiore età.File in questo prodotto:
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