Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che prevede l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato all’interno del matrimonio e che non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, all’atto della nascita, anche il cognome materno (C. cost. 21.12.2016 n. 286). Ne è derivata anche l’incostituzionalità dell’art. 262, co. 1, nella parte in cui prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, senza consentire a questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere entrambi i cognomi. Il co. 1 dell’art. 262 prevede, in linea generale, che in caso di riconoscimento da parte di un solo genitore del figlio nato fuori del matrimonio, questi assuma il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.
Commento all'art. 262
Valeria Corriero
2018-01-01
Abstract
Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che prevede l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato all’interno del matrimonio e che non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, all’atto della nascita, anche il cognome materno (C. cost. 21.12.2016 n. 286). Ne è derivata anche l’incostituzionalità dell’art. 262, co. 1, nella parte in cui prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, senza consentire a questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere entrambi i cognomi. Il co. 1 dell’art. 262 prevede, in linea generale, che in caso di riconoscimento da parte di un solo genitore del figlio nato fuori del matrimonio, questi assuma il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.File | Dimensione | Formato | |
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