La recente complessa riforma sulla filiazione, ispirata al principio dell’unicità dello stato giuridico di figlio, parte dalla modifica sostanziale dell’art. 74 c.c. (art. 1, co. 1, l. 10.12.2012 n. 219, Disposizioni in materia di ricono scimento dei figli naturali), secondo il quale la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente dall’origine della filiazione, quindi dal matrimonio o da adozione o da convivenze more uxorio o da genitori non legati da alcun vincolo affettivo, e si completa con l’integrazione dell’art. 258 (art. 1, co. 4, l. n. 219/2012), che estende gli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore. L’erronea interpretazione della norma in commento, in combinato disposto con l’art. 74 c.c., aveva determinato la negazione della rilevanza giuridica della c.d. “parentela naturale”, fino all’entrata in vigore della riforma sulla filiazione 2012/2013. Emergeva una delle più odiose discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, con ripercussioni, anche di carattere patrimoniale, come l’esclusione dei diritti successori nei confronti dei parenti naturali fino al sesto grado, eccetto il caso dei fratelli e delle sorelle naturali, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato. Si deduceva l’irrilevanza giuridica della c.d. “parentela naturale” dal principio di esclusività degli effetti del riconoscimento nei confronti del genitore che lo effettuava, che aveva un’incidenza (impropria) anche rispetto ai parenti del genitore che effettuava il riconoscimento.

Commento all'art. 258

Valeria Corriero
2018-01-01

Abstract

La recente complessa riforma sulla filiazione, ispirata al principio dell’unicità dello stato giuridico di figlio, parte dalla modifica sostanziale dell’art. 74 c.c. (art. 1, co. 1, l. 10.12.2012 n. 219, Disposizioni in materia di ricono scimento dei figli naturali), secondo il quale la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente dall’origine della filiazione, quindi dal matrimonio o da adozione o da convivenze more uxorio o da genitori non legati da alcun vincolo affettivo, e si completa con l’integrazione dell’art. 258 (art. 1, co. 4, l. n. 219/2012), che estende gli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore. L’erronea interpretazione della norma in commento, in combinato disposto con l’art. 74 c.c., aveva determinato la negazione della rilevanza giuridica della c.d. “parentela naturale”, fino all’entrata in vigore della riforma sulla filiazione 2012/2013. Emergeva una delle più odiose discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, con ripercussioni, anche di carattere patrimoniale, come l’esclusione dei diritti successori nei confronti dei parenti naturali fino al sesto grado, eccetto il caso dei fratelli e delle sorelle naturali, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato. Si deduceva l’irrilevanza giuridica della c.d. “parentela naturale” dal principio di esclusività degli effetti del riconoscimento nei confronti del genitore che lo effettuava, che aveva un’incidenza (impropria) anche rispetto ai parenti del genitore che effettuava il riconoscimento.
2018
9788875243807
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