La ratio della norma in esame è quella di garantire ai discendenti, a seguito della riforma sulla filiazione del 2012/2013, sia nati all’interno del matrimonio, sia al di fuori di esso, i diritti di natura successoria (art. 536, ult. co., c.c.), in via di rappresentazione (art. 467). Risulta superato dall’attuale ampia formulazione “discendenti”, ispirata al principio di unicità dello status di figlio, il dubbio di legittimità costituzionale relativo alla previgente disciplina, che non menzionava i discendenti naturali. La condizione affinché il genitore possa operare il riconoscimento del figlio premorto è che vi siano discendenti di quest’ultimo. Gli interessi dei discendenti sono reputati meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, a differenza dell’interesse del genitore che effettua il riconoscimento postumo, benché “reale e attuale”.
Commento all'art. 255
Valeria Corriero
2018-01-01
Abstract
La ratio della norma in esame è quella di garantire ai discendenti, a seguito della riforma sulla filiazione del 2012/2013, sia nati all’interno del matrimonio, sia al di fuori di esso, i diritti di natura successoria (art. 536, ult. co., c.c.), in via di rappresentazione (art. 467). Risulta superato dall’attuale ampia formulazione “discendenti”, ispirata al principio di unicità dello status di figlio, il dubbio di legittimità costituzionale relativo alla previgente disciplina, che non menzionava i discendenti naturali. La condizione affinché il genitore possa operare il riconoscimento del figlio premorto è che vi siano discendenti di quest’ultimo. Gli interessi dei discendenti sono reputati meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, a differenza dell’interesse del genitore che effettua il riconoscimento postumo, benché “reale e attuale”.File | Dimensione | Formato | |
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