La ratio della norma, non modificata dalla riforma del diritto di famiglia del ‘75, era rappresentata, e lo è tuttora, dall’efficacia preclusiva dell’atto di nascita che attestava lo stato di figlio legittimo o naturale rispetto a un riconoscimento successivo, o dopo la riforma sulla filiazione del 2012/2013, di figlio nato all’interno del matrimonio o al di fuori di esso. L’art. 11, ult. co., l. 4.5.1983 n. 184 (legge sull’adozione) prevede che sia privo di efficacia il riconoscimento del minore dichiarato adottabile. Il riconoscimento, tuttavia, potrebbe riacquistare efficacia, qualora sopraggiunga la revoca dell’affidamento preadottivo. L’incompatibilità tra due atti di accertamento determina l’impossibilità di un riconoscimento nei confronti di un figlio che ha già acquistato il suo status, ormai unico a séguito della l. 10.12.2012 n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Si tratterebbe di un contrasto tra due certezze giuridiche tra loro incompatibili.
Titolo: | Commento all'art. 253 |
Autori: | CORRIERO, VALERIA (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/226623 |
ISBN: | 9788875243807 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
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