Dopo l’abolizione del divieto di riconoscimento dei c.d. figli adulterini, realizzata dalla riforma del diritto di famiglia del ’75, la riforma sulla filiazione del 2012 ha finalmente provveduto ad abolire anche il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi. In attuazione dell’art. 30 Cost. e del principio di unicità dello status filiationis, viene eliminato dal c.c. il divieto di riconoscimento, ma quest’ultimo risulta comunque condizionato all’autorizzazione giudiziale. Il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, eccetto i casi di buona fede dei genitori e di nullità del matrimonio dal quale derivava l’affinità (art. 251, co. 1, c.c. previgente alla riforma sulla filiazione del 2012), è perdurato sino alla fine del 2012 e non può dirsi completamente superato dalla recente riscrittura dell’art. 251 (art. 1, co. 3, l. n. 219/2012). Nonostante non compaia più la denominazione “figli incestuosi”, permane la categoria giuridica, con evidente connotazione discriminatoria. È ammesso il riconoscimento dei figli nati tra persone legate da un vincolo di parentela in linea retta all’infinito, in linea collaterale nel secondo grado o da un vincolo di affinità in linea retta, previa autorizzazione del giudice, che tenga conto dell’interesse del figlio e della necessità di evitare pregiudizi allo stesso, indipendentemente dallo stato soggettivo del genitore (buona o mala fede).

Commento all'art. 251

Valeria Corriero
2018-01-01

Abstract

Dopo l’abolizione del divieto di riconoscimento dei c.d. figli adulterini, realizzata dalla riforma del diritto di famiglia del ’75, la riforma sulla filiazione del 2012 ha finalmente provveduto ad abolire anche il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi. In attuazione dell’art. 30 Cost. e del principio di unicità dello status filiationis, viene eliminato dal c.c. il divieto di riconoscimento, ma quest’ultimo risulta comunque condizionato all’autorizzazione giudiziale. Il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, eccetto i casi di buona fede dei genitori e di nullità del matrimonio dal quale derivava l’affinità (art. 251, co. 1, c.c. previgente alla riforma sulla filiazione del 2012), è perdurato sino alla fine del 2012 e non può dirsi completamente superato dalla recente riscrittura dell’art. 251 (art. 1, co. 3, l. n. 219/2012). Nonostante non compaia più la denominazione “figli incestuosi”, permane la categoria giuridica, con evidente connotazione discriminatoria. È ammesso il riconoscimento dei figli nati tra persone legate da un vincolo di parentela in linea retta all’infinito, in linea collaterale nel secondo grado o da un vincolo di affinità in linea retta, previa autorizzazione del giudice, che tenga conto dell’interesse del figlio e della necessità di evitare pregiudizi allo stesso, indipendentemente dallo stato soggettivo del genitore (buona o mala fede).
2018
9788875243807
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/226393
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