Il riconoscimento, come la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 269), accerta giuridicamente il rapporto di filiazione. È l’atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore o i dichiaranti di essere genitori, nel caso in cui sia effettuato sia dalla madre, sia dal padre, del proprio figlio nato fuori del matrimonio, nei modi previsti dall’art. 254 (atto di nascita, apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento resa ad un ufficiale dello stato civile, atto pubblico o testamento). Il riconoscimento dei figli è qualificato come atto unilaterale, spontaneo e irrevocabile, nonché un atto solenne, poiché a forma vincolata (art. 254), per parte della dottrina avente natura negoziale, per altra non negoziale, e configurabile quindi come atto giuridico in senso stretto o dichiarazione di scienza. A confermare la natura negoziale dell’atto di riconoscimento, vi è la previsione nel nostro ordinamento della facoltà della madre di dichiarare alla nascita di non voler esser nominata (art. 30, co. 1, ord. stato civile).
Commento all'art. 250
Corriero Valeria
2018-01-01
Abstract
Il riconoscimento, come la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 269), accerta giuridicamente il rapporto di filiazione. È l’atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore o i dichiaranti di essere genitori, nel caso in cui sia effettuato sia dalla madre, sia dal padre, del proprio figlio nato fuori del matrimonio, nei modi previsti dall’art. 254 (atto di nascita, apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento resa ad un ufficiale dello stato civile, atto pubblico o testamento). Il riconoscimento dei figli è qualificato come atto unilaterale, spontaneo e irrevocabile, nonché un atto solenne, poiché a forma vincolata (art. 254), per parte della dottrina avente natura negoziale, per altra non negoziale, e configurabile quindi come atto giuridico in senso stretto o dichiarazione di scienza. A confermare la natura negoziale dell’atto di riconoscimento, vi è la previsione nel nostro ordinamento della facoltà della madre di dichiarare alla nascita di non voler esser nominata (art. 30, co. 1, ord. stato civile).File | Dimensione | Formato | |
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