Il presente contributo prende spunto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2018 che dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28, per svolgere alcune considerazioni sul valore simbolico del «tricolore italiano» e su quello prescrittivo dell’art. 12 Cost. La lettura di quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 5 Cost. consente di delimitare anche il perimetro giuridico del legittimo utilizzo di vessilli e simboli regionali nonché del rapporto tra questi ultimi e la bandiera italiana all’interno del rapporto tra unità e indivisibilità della Repubblica e pluralismo autonomistico di regioni ed enti locali e, di conseguenza, del raggio d’azione consentito al legislatore regionale in tale ambito. Rimane, però, solo sullo sfondo della vicenda la questione relativa alla piena e autonoma “dignità” di principio fondamentale della disposizione contenuta nell’art. 12 Cost.
This essay is inspired by the recent ruling by the Italian Constitutional Court n. 183 of 2018 declaring the constitutional illegitimacy of some sections of the law of the Veneto region 5 September 2017, n. 28, to carry out some considerations on the symbolic meaning of the italian flag and of the art. 12 of the Italian Constitution. The latter in conjunction with the art. 5 of the Constitution allows to limit the legitimate use of regional flags within the relationship between unity and indivisibility of the Republic and autonomy of regions.
Sul ponte sventola bandiera ... veneta. Notazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2018 sull’utilizzo di bandiere e simboli ufficiali delle regioni
Guarini, C. P.
2018-01-01
Abstract
Il presente contributo prende spunto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2018 che dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28, per svolgere alcune considerazioni sul valore simbolico del «tricolore italiano» e su quello prescrittivo dell’art. 12 Cost. La lettura di quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 5 Cost. consente di delimitare anche il perimetro giuridico del legittimo utilizzo di vessilli e simboli regionali nonché del rapporto tra questi ultimi e la bandiera italiana all’interno del rapporto tra unità e indivisibilità della Repubblica e pluralismo autonomistico di regioni ed enti locali e, di conseguenza, del raggio d’azione consentito al legislatore regionale in tale ambito. Rimane, però, solo sullo sfondo della vicenda la questione relativa alla piena e autonoma “dignità” di principio fondamentale della disposizione contenuta nell’art. 12 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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