S'indaga su taluni profili concernenti la collaborazione legislativa fra le due partes imperii e sull’esigenza, fortemente avvertita da alcuni imperatori, della trasmissione delle norme da una pars all’altra. Più in generale, la questione concerne la collaborazione legislativa fra le due partes imperii. Con riguardo alla recezione delle costituzioni orientali nel tardo Occidente, una testimonianza rilevante è fornita da due novellae emanate da Antemio nel medesimo giorno, il 19 marzo 468. Tali disposizioni, riportate in Nov. Anth. 2 e 3, miravano a risolvere un problema specifico e sorto intorno alla titolarità di alcuni territori, vale a dire se la proprietà spettasse ai soggetti che li avevano rivendicati in quanto proprietari, oppure ad altri soggetti, legittimati in base a un atto di liberalità imperiale. Oltre alla disciplina sostanziale, è interessante la procedura seguita da Antemio: non solo egli ritenne opportuno consultare il suo collega d’Oriente, ma soprattutto si limitò a recepire gli orientamenti di costui. Leone I il Trace è, infatti, il vero autore del testo riportato nel principium e nel § 1 di Nov. Anth. 3, in cui si offre una nuova regolamentazione in materia di spettanza dei beni vacanti. È da notare, inoltre, che la normativa appare accompagnata, specie negli ultimi due paragrafi, da una serie di proposizioni enfatiche, tipiche dello stile pomposo del legislatore tardo-antico.

Orientamenti normativi in tema di titolarità di beni vacanti al tempo di Leone e di Antemio

lovato andrea
2018-01-01

Abstract

S'indaga su taluni profili concernenti la collaborazione legislativa fra le due partes imperii e sull’esigenza, fortemente avvertita da alcuni imperatori, della trasmissione delle norme da una pars all’altra. Più in generale, la questione concerne la collaborazione legislativa fra le due partes imperii. Con riguardo alla recezione delle costituzioni orientali nel tardo Occidente, una testimonianza rilevante è fornita da due novellae emanate da Antemio nel medesimo giorno, il 19 marzo 468. Tali disposizioni, riportate in Nov. Anth. 2 e 3, miravano a risolvere un problema specifico e sorto intorno alla titolarità di alcuni territori, vale a dire se la proprietà spettasse ai soggetti che li avevano rivendicati in quanto proprietari, oppure ad altri soggetti, legittimati in base a un atto di liberalità imperiale. Oltre alla disciplina sostanziale, è interessante la procedura seguita da Antemio: non solo egli ritenne opportuno consultare il suo collega d’Oriente, ma soprattutto si limitò a recepire gli orientamenti di costui. Leone I il Trace è, infatti, il vero autore del testo riportato nel principium e nel § 1 di Nov. Anth. 3, in cui si offre una nuova regolamentazione in materia di spettanza dei beni vacanti. È da notare, inoltre, che la normativa appare accompagnata, specie negli ultimi due paragrafi, da una serie di proposizioni enfatiche, tipiche dello stile pomposo del legislatore tardo-antico.
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