In applicazione del Residential Institutions Redress Act, il 5 giugno 2002 è stato sottoscritto, in Irlanda, un Accordo di indennizzo (Indemnity agreement) tra i Ministeri delle Finanze, dell’Educazione e delle Scienze e diciotto Congregazioni religiose (Contributing Congregations), per dare avvio allo State Redress Scheme, un fondo destinato al risarcimento dei danni subiti da ragazzi. E’ stato stabilito un regime di rimborso statutario (Statutory Redress Scheme), nell’ambito della Legge sul risarcimento delle Istituzioni residenziali (Residencial Institutions Redress Act), al fine di attuare forme di indennizzo per i danni, fisici e psicologici, subiti da minori durante la permanenza in orfanotrofi, industrial schools e altre organizzazioni gestite da Ordini religiosi. Le Contributing Congregations, nell’importo e secondo le modalità concordate dalle Parti, si obbligano a trasferire allo Stato in un “conto speciale” (special account), istituito ai sensi dell’art. 23 della citata Legge sul risarcimento, un contributo in denaro finalizzato alla compensazione nonché al recupero delle persone vittime di violenze perpetrate durante la permanenza negli Istituti residenziali indicati nell’Act. Tale organo ha pieni poteri anche in ordine all’acquisizione di prove e alla valutazione del danno sulla base della gravità degli abusi e del conseguente pregiudizio che ne è derivato.

Residential Institutions Redress Act. Etica e tutela dei valori fondamentali in materia di risarcimento per abusi sessuali

ventrella carmela
2018-01-01

Abstract

In applicazione del Residential Institutions Redress Act, il 5 giugno 2002 è stato sottoscritto, in Irlanda, un Accordo di indennizzo (Indemnity agreement) tra i Ministeri delle Finanze, dell’Educazione e delle Scienze e diciotto Congregazioni religiose (Contributing Congregations), per dare avvio allo State Redress Scheme, un fondo destinato al risarcimento dei danni subiti da ragazzi. E’ stato stabilito un regime di rimborso statutario (Statutory Redress Scheme), nell’ambito della Legge sul risarcimento delle Istituzioni residenziali (Residencial Institutions Redress Act), al fine di attuare forme di indennizzo per i danni, fisici e psicologici, subiti da minori durante la permanenza in orfanotrofi, industrial schools e altre organizzazioni gestite da Ordini religiosi. Le Contributing Congregations, nell’importo e secondo le modalità concordate dalle Parti, si obbligano a trasferire allo Stato in un “conto speciale” (special account), istituito ai sensi dell’art. 23 della citata Legge sul risarcimento, un contributo in denaro finalizzato alla compensazione nonché al recupero delle persone vittime di violenze perpetrate durante la permanenza negli Istituti residenziali indicati nell’Act. Tale organo ha pieni poteri anche in ordine all’acquisizione di prove e alla valutazione del danno sulla base della gravità degli abusi e del conseguente pregiudizio che ne è derivato.
2018
978-88-6611-744-5
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