Gli interventi normativi del 2008 e del 2009, nonché il collegato lavoro, segnalano un nuovo habitus della disciplina dell’istituto della estinzione del processo anche per le controversie di lavoro. Il rilievo d’ufficio della fattispecie estintiva risolve, almeno in parte, numerose questioni interpretative sorte in ordine alle forme e ai termini previsti per il perfezionamento delle ipotesi di chiusura del processo senza una decisione di merito o di rito. Il confronto con le singole ipotesi di inattività, semplice o qualificata, consente di registrare, per un verso, i margini di successo della nuova disciplina, per l’altro, le evidenti contraddizioni sulle quali si evidenzia la necessità di ricorrere a letture interpretative a carattere “correttivo”. La nuova fattispecie estintiva prevista per il processo del lavoro in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza ex art. 420 c.p.c., l’estinzione “di diritto” introdotta per il processo previdenziale e, infine, il riferimento all’abrogata ipotesi di estinzione del processo, in caso di mancata tempestiva riassunzione del processo sospeso dal giudice che aveva rivelato l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 412 bis c.p.c. (ancora operante per processi pendenti alla data di entrata in vigore della l. 183/2010), in relazione alla metamorfosi dell’istituto del tentativo di conciliazione, sollecitano una presa di posizione nel più vasto panorama giurisprudenziale e di dottrina.

L'estinzione del processo

POLISENO, Barbara
2011-01-01

Abstract

Gli interventi normativi del 2008 e del 2009, nonché il collegato lavoro, segnalano un nuovo habitus della disciplina dell’istituto della estinzione del processo anche per le controversie di lavoro. Il rilievo d’ufficio della fattispecie estintiva risolve, almeno in parte, numerose questioni interpretative sorte in ordine alle forme e ai termini previsti per il perfezionamento delle ipotesi di chiusura del processo senza una decisione di merito o di rito. Il confronto con le singole ipotesi di inattività, semplice o qualificata, consente di registrare, per un verso, i margini di successo della nuova disciplina, per l’altro, le evidenti contraddizioni sulle quali si evidenzia la necessità di ricorrere a letture interpretative a carattere “correttivo”. La nuova fattispecie estintiva prevista per il processo del lavoro in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza ex art. 420 c.p.c., l’estinzione “di diritto” introdotta per il processo previdenziale e, infine, il riferimento all’abrogata ipotesi di estinzione del processo, in caso di mancata tempestiva riassunzione del processo sospeso dal giudice che aveva rivelato l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 412 bis c.p.c. (ancora operante per processi pendenti alla data di entrata in vigore della l. 183/2010), in relazione alla metamorfosi dell’istituto del tentativo di conciliazione, sollecitano una presa di posizione nel più vasto panorama giurisprudenziale e di dottrina.
2011
978-88-6611-068-2
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