Il leasing rappresenta per le imprese un importante strumento di finanziamento in quanto consente l’acquisizione di beni strumentali senza comportare l’impiego di mezzi propri, riducendo, al contempo, l’esposizione dell’utilizzatore ai rischi derivanti dalla proprietà. L’impresa beneficiaria, così, ottiene dalla società di leasing un finanziamento che non si concretizza nell’apporto di disponibilità liquide da investire in fattori produttivi, ma che nasce già investito in beni strumentali (1). Per tale motivo “il capitale monetario corrispondentemente « acquisito » (per lo più a « medio termine ») s’intende simultaneamente « investito » in uno « specifico » bene d’uso a « trasferimento postergato » del diritto di proprietà” (2). Il crescente ricorso a contratti di leasing, in particolar modo nel corso degli ultimi anni (3), ha nuovamente acceso il dibattito internazionale concernente la discrezionalità, consentita ai preparers dallo IAS 17, in materia di trattamento contabile dell’operazione. La costante richiesta degli investitori di una maggiore trasparenza nei bilanci d’esercizio ha spinto gli Standard Setter a predisporre nuovi principi atti a garantire una più adeguata rappresentazione delle operazioni di leasing. In tale ottica, nel febbraio del 2006 (4), lo IASB (International Accounting Standards Board) e il FASB (Financial Accounting Standards Board) hanno ufficialmente promosso un progetto di modifica degli attuali principi contabili aventi ad oggetto le operazioni di leasing (5). Nel corso del processo di revisione delle regole contabili, i due organismi di contabilità hanno pubblicato due distinti Exposure Draft: l’ED/2010/9 del 17 agosto 2010 e l’ED/2013/6 del 16 maggio 2013.

La rilevazione in bilancio del leasing da parte dell'utilizzatore: il Revised Exposure Draft "Leases" del 2013

Grazia Dicuonzo
2015-01-01

Abstract

Il leasing rappresenta per le imprese un importante strumento di finanziamento in quanto consente l’acquisizione di beni strumentali senza comportare l’impiego di mezzi propri, riducendo, al contempo, l’esposizione dell’utilizzatore ai rischi derivanti dalla proprietà. L’impresa beneficiaria, così, ottiene dalla società di leasing un finanziamento che non si concretizza nell’apporto di disponibilità liquide da investire in fattori produttivi, ma che nasce già investito in beni strumentali (1). Per tale motivo “il capitale monetario corrispondentemente « acquisito » (per lo più a « medio termine ») s’intende simultaneamente « investito » in uno « specifico » bene d’uso a « trasferimento postergato » del diritto di proprietà” (2). Il crescente ricorso a contratti di leasing, in particolar modo nel corso degli ultimi anni (3), ha nuovamente acceso il dibattito internazionale concernente la discrezionalità, consentita ai preparers dallo IAS 17, in materia di trattamento contabile dell’operazione. La costante richiesta degli investitori di una maggiore trasparenza nei bilanci d’esercizio ha spinto gli Standard Setter a predisporre nuovi principi atti a garantire una più adeguata rappresentazione delle operazioni di leasing. In tale ottica, nel febbraio del 2006 (4), lo IASB (International Accounting Standards Board) e il FASB (Financial Accounting Standards Board) hanno ufficialmente promosso un progetto di modifica degli attuali principi contabili aventi ad oggetto le operazioni di leasing (5). Nel corso del processo di revisione delle regole contabili, i due organismi di contabilità hanno pubblicato due distinti Exposure Draft: l’ED/2010/9 del 17 agosto 2010 e l’ED/2013/6 del 16 maggio 2013.
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