In the European lega! system, the normative principle of sustainable development - formally positivised in the articles 3 of the Treaty on European Union; 11 of me Treaty on European Union operation and 37 of The Charter of Fundarnental Rights of the European Union - with a perspective view conrained therein and its reference to future generations, raises questions about the new opening perspectives with regards to human rights. Specifically, the questions are: is whether it is configurable, within human rights, the right (of the current generations) to sustainable development, that combines economie growth with envìronmental protection; whether future generations are human rights holders and, besides being holders, who should be exercise their rights.

Nell'ordinamento europeo, il principio normativo dello sviluppo sostenibile - positivizzato agli articoli 3 del Trattato dell'UE; 11 del Trattato di Funzionamento dell'VE e 37 della Carta dell'UE - con la visione prospettìca in esso contenuta per il riferimento alle generazioni future, spinge ad intertogarsi sulle nuove prospettive da esso aperte per i diritti umani. Nello specifico, ci si domanda se sia confìgurabile, tra i diritti umani, il diritto (delle generazioni attuali) allo sviluppo sostenibile, in grado di coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente; se anche le future generazioni siano titolari di diritti umani e, al di là della titolarità, a chi spetti il relativo esercizio.

Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti.

TAFARO LAURA
2017-01-01

Abstract

In the European lega! system, the normative principle of sustainable development - formally positivised in the articles 3 of the Treaty on European Union; 11 of me Treaty on European Union operation and 37 of The Charter of Fundarnental Rights of the European Union - with a perspective view conrained therein and its reference to future generations, raises questions about the new opening perspectives with regards to human rights. Specifically, the questions are: is whether it is configurable, within human rights, the right (of the current generations) to sustainable development, that combines economie growth with envìronmental protection; whether future generations are human rights holders and, besides being holders, who should be exercise their rights.
2017
Nell'ordinamento europeo, il principio normativo dello sviluppo sostenibile - positivizzato agli articoli 3 del Trattato dell'UE; 11 del Trattato di Funzionamento dell'VE e 37 della Carta dell'UE - con la visione prospettìca in esso contenuta per il riferimento alle generazioni future, spinge ad intertogarsi sulle nuove prospettive da esso aperte per i diritti umani. Nello specifico, ci si domanda se sia confìgurabile, tra i diritti umani, il diritto (delle generazioni attuali) allo sviluppo sostenibile, in grado di coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente; se anche le future generazioni siano titolari di diritti umani e, al di là della titolarità, a chi spetti il relativo esercizio.
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