La questione della necessità o meno dell’intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso è di recente tornata all’attenzione della Corte costituzionale benché su di essa, non più di un paio d’anni fa, sembrava essere già stata scritta una parola “definitiva” in ordine all’interpretazione (costituzionalmente orientata) da dare all’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”). Ciononostante, la Corte costituzionale è stata nuovamente investita di questioni di legittimità della disposizione suddetta che hanno seguito un “verso” differente, addirittura opposto. È opportuno, allora, esaminare lo stato dell’arte della controversa tematica al fine di provare a ricostruire lo scenario normativo in tema di transessualismo, che ha posto, e continua a porre, questioni anche ulteriori (presupposte e conseguenziali, verrebbe da dire) rispetto a quella della necessità o meno dell’intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso.

«Maschio e femmina li creò» … o, forse, no. La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso

Guarini, C. P.
2018-01-01

Abstract

La questione della necessità o meno dell’intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso è di recente tornata all’attenzione della Corte costituzionale benché su di essa, non più di un paio d’anni fa, sembrava essere già stata scritta una parola “definitiva” in ordine all’interpretazione (costituzionalmente orientata) da dare all’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”). Ciononostante, la Corte costituzionale è stata nuovamente investita di questioni di legittimità della disposizione suddetta che hanno seguito un “verso” differente, addirittura opposto. È opportuno, allora, esaminare lo stato dell’arte della controversa tematica al fine di provare a ricostruire lo scenario normativo in tema di transessualismo, che ha posto, e continua a porre, questioni anche ulteriori (presupposte e conseguenziali, verrebbe da dire) rispetto a quella della necessità o meno dell’intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso.
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