La confisca dei beni dei condannati per i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato venne abolita dal Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, parte seconda, in omaggio ai principi dell’Illuminismo penale. Tuttavia l’aggressione ai beni degli oppositori politici nel sistema borbonico si realizzava attraverso l’ampia discrezionalità che il codice di procedura penale, parte quarta del Codice per lo Regno, concedeva agli inquirenti nel procedere al sequestro « del corpo del reato e degl’istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo » - soggetti poi a confiscazione in sede di giudizio – e soprattutto attraverso le pesanti multe pecuniarie irrogate ai condannati in forza di leggi speciali come, ad esempio, la legge del 28 settembre 1822 contro le associazioni settarie. Le forti condanne pecuniarie aprivano la strada a procedure esecutive sui beni del condannato in modo che il fine della confisca era raggiunto in via indiretta. Dopo i fatti del 1848 tale sistema non subì variazioni ma le pene pecuniarie irrogate dalle Corti divennero sempre più pesanti, anche in virtù di provvedimenti eccezionali come il decreto del 27 dicembre 1858.

Confische e sequestri contro i nemici interni dello Stato borbonico durante l’ultima fase del regno di Ferdinando II (1848-1859)

F. Mastroberti
2017-01-01

Abstract

La confisca dei beni dei condannati per i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato venne abolita dal Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, parte seconda, in omaggio ai principi dell’Illuminismo penale. Tuttavia l’aggressione ai beni degli oppositori politici nel sistema borbonico si realizzava attraverso l’ampia discrezionalità che il codice di procedura penale, parte quarta del Codice per lo Regno, concedeva agli inquirenti nel procedere al sequestro « del corpo del reato e degl’istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo » - soggetti poi a confiscazione in sede di giudizio – e soprattutto attraverso le pesanti multe pecuniarie irrogate ai condannati in forza di leggi speciali come, ad esempio, la legge del 28 settembre 1822 contro le associazioni settarie. Le forti condanne pecuniarie aprivano la strada a procedure esecutive sui beni del condannato in modo che il fine della confisca era raggiunto in via indiretta. Dopo i fatti del 1848 tale sistema non subì variazioni ma le pene pecuniarie irrogate dalle Corti divennero sempre più pesanti, anche in virtù di provvedimenti eccezionali come il decreto del 27 dicembre 1858.
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