La responsabilità degli arbitri ai sensi dell’art. 813 ter c.p.c., è prevista per i danni cagionati alle parti per dolo o colpa grave in una serie di ipotesi individuate dalla norma stessa. È perciò possibile, a seconda delle differenti ipotesi, far valere in giudizio detta responsabilità sia in pendenza del giudizio arbitrale, sia successivamente alla pronuncia del lodo.
Art. 813 ter, aggiornamento c.p.c.
Dalfino, Domenico
2018-01-01
Abstract
La responsabilità degli arbitri ai sensi dell’art. 813 ter c.p.c., è prevista per i danni cagionati alle parti per dolo o colpa grave in una serie di ipotesi individuate dalla norma stessa. È perciò possibile, a seconda delle differenti ipotesi, far valere in giudizio detta responsabilità sia in pendenza del giudizio arbitrale, sia successivamente alla pronuncia del lodo.File in questo prodotto:
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