La lettera di patronage è una dichiarazione che una società, di solito capogruppo, rilascia alla banca che ha concesso o sta per concedere un finanziamento ad una società figlia. Il contenuto delle lettere è eterogeneo, si dividono in deboli e forti: il patronage informativo determina un’eventuale responsabilità del patronnant non per violazione di obblighi negoziali, ma in relazione all’inesattezza delle informazioni. Il patronage impegnativo è stata accostato al contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c. I dubbi nascono in relazione alla natura delle lettere di patronage, se possa configurare una ipotesi di promessa del fatto del terzo o una promessa unilaterale atipica o anche una promessa del fatto proprio(non obbligatoria), che genera un affidamento nella banca la cui violazione comporta una responsabilità extracontrattuale in capo al patronnant, che lede l’aspettativa di prestazione della banca. La natura della responsabilità che ne deriva in capo al patronnant per violazioni degli obblighi nascenti dal patronage oscilla tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, o anche la responsabilità da contatto sociale. La figura si differenzia e dalla fideiussione e dal mandato di credito.

Le lettere di patronage nel sistema delle garanzie

Maria Colomba Perchinunno
2016-01-01

Abstract

La lettera di patronage è una dichiarazione che una società, di solito capogruppo, rilascia alla banca che ha concesso o sta per concedere un finanziamento ad una società figlia. Il contenuto delle lettere è eterogeneo, si dividono in deboli e forti: il patronage informativo determina un’eventuale responsabilità del patronnant non per violazione di obblighi negoziali, ma in relazione all’inesattezza delle informazioni. Il patronage impegnativo è stata accostato al contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c. I dubbi nascono in relazione alla natura delle lettere di patronage, se possa configurare una ipotesi di promessa del fatto del terzo o una promessa unilaterale atipica o anche una promessa del fatto proprio(non obbligatoria), che genera un affidamento nella banca la cui violazione comporta una responsabilità extracontrattuale in capo al patronnant, che lede l’aspettativa di prestazione della banca. La natura della responsabilità che ne deriva in capo al patronnant per violazioni degli obblighi nascenti dal patronage oscilla tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, o anche la responsabilità da contatto sociale. La figura si differenzia e dalla fideiussione e dal mandato di credito.
2016
978-88-08-05887-4
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