La particolare attenzione del legislatore del 2016 per la centralità e la qualità della progettazione — in realtà frutto dell’attuazione della l. delega n. 11 del 2016, che prescriveva tra i criteri direttivi generali proprio la necessità di valorizzare la fase progettuale — emerge da una serie di istituti e norme. La disciplina della progettazione è contemplata negli articoli 23-27 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, senonché già nell’art. 22 si introduce nel nostro ordinamento il dibattito pubblico, istituto partecipativo di derivazione francese che si colloca tra il progetto di fattibilità e il progetto definitivo. Molto più ampio, tuttavia, è l'àmbito disciplinato dall’art. 23, posto che nel medesimo articolo confluiscono e vengono approfonditi i tre livelli di progettazione ed inoltre, si può segnalare la riunificazione delle discipline della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, di quelle degli appalti di servizi e forniture e dei requisiti dei progettisti. In particolare, il nuovo progetto di fattibilità sembra attribuire un ruolo del tutto centrale alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali: infatti esso è redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto ad esse relative e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale.

La progettazione delle opere pubbliche a sèguito delle modifiche e integrazioni apportate dal correttivo al codice degli appalti

Giovanna Mastrodonato
2017-01-01

Abstract

La particolare attenzione del legislatore del 2016 per la centralità e la qualità della progettazione — in realtà frutto dell’attuazione della l. delega n. 11 del 2016, che prescriveva tra i criteri direttivi generali proprio la necessità di valorizzare la fase progettuale — emerge da una serie di istituti e norme. La disciplina della progettazione è contemplata negli articoli 23-27 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, senonché già nell’art. 22 si introduce nel nostro ordinamento il dibattito pubblico, istituto partecipativo di derivazione francese che si colloca tra il progetto di fattibilità e il progetto definitivo. Molto più ampio, tuttavia, è l'àmbito disciplinato dall’art. 23, posto che nel medesimo articolo confluiscono e vengono approfonditi i tre livelli di progettazione ed inoltre, si può segnalare la riunificazione delle discipline della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, di quelle degli appalti di servizi e forniture e dei requisiti dei progettisti. In particolare, il nuovo progetto di fattibilità sembra attribuire un ruolo del tutto centrale alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali: infatti esso è redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto ad esse relative e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/211908
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