Il codex iuris canonici tratta gli impedimenti dirimenti al matrimonio, i quali vanno intesi come circostanze esterne o rapporti personali che, per diritto divino o umano, rendono una persona inabile a contrarre un matrimonio valido (can. 1073 c.i.c). Le leggi che stabiliscono gli impedimenti al matrimonio, in quanto leggi positive inabilitanti che incidono sulla habilitas ad contrahendum dell’individuo, sono soggette a stretta interpretazione (can. 18 c.i.c); inoltre, l’errore o l’ignoranza di un impedimento dirimente sono giuridicamente irrilevanti e il matrimonio, ove contratto, sarebbe del tutto invalido (can. 15 c.i.c.). Essendo il matrimonio un contratto e un atto giuridico indivisibile, l’impedimento proveniente da una sola delle parti rende nullo il matrimonio nei confronti di entrambi i coniugi. Il lavoro esamina il ius connubii quale diritto fondamentale della persona, per cui uomini e donne hanno il diritto a contrarre matrimonio e a formare una famiglia (can. 1058 c.i.c.). In considerazione della rilevanza sociale e pubblica dell’istituto matrimoniale, a causa di gravi e adeguate ragioni, l’esercizio di tale diritto può subire delle eccezioni e restrizioni, permanenti o temporanee, assolute e relative, che devono trovare la loro fonte esclusivamente nella legge.

Gli impedimenti al matrimonio canonico

Ventrella Carmela
2018-01-01

Abstract

Il codex iuris canonici tratta gli impedimenti dirimenti al matrimonio, i quali vanno intesi come circostanze esterne o rapporti personali che, per diritto divino o umano, rendono una persona inabile a contrarre un matrimonio valido (can. 1073 c.i.c). Le leggi che stabiliscono gli impedimenti al matrimonio, in quanto leggi positive inabilitanti che incidono sulla habilitas ad contrahendum dell’individuo, sono soggette a stretta interpretazione (can. 18 c.i.c); inoltre, l’errore o l’ignoranza di un impedimento dirimente sono giuridicamente irrilevanti e il matrimonio, ove contratto, sarebbe del tutto invalido (can. 15 c.i.c.). Essendo il matrimonio un contratto e un atto giuridico indivisibile, l’impedimento proveniente da una sola delle parti rende nullo il matrimonio nei confronti di entrambi i coniugi. Il lavoro esamina il ius connubii quale diritto fondamentale della persona, per cui uomini e donne hanno il diritto a contrarre matrimonio e a formare una famiglia (can. 1058 c.i.c.). In considerazione della rilevanza sociale e pubblica dell’istituto matrimoniale, a causa di gravi e adeguate ragioni, l’esercizio di tale diritto può subire delle eccezioni e restrizioni, permanenti o temporanee, assolute e relative, che devono trovare la loro fonte esclusivamente nella legge.
2018
978-88-6611-651-6
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