1. Il lavoro propone una soluzione di sistema al problema dei rapporti tra le diverse nozioni di valore mobiliare, strumento finanziario e, anticipando qualche soluzione che successivamente è maturata nel nostro diritto positivo, fissa il primo e unico quadro d’insieme del tema sin dalle sue origini di fine ‘800. Ormai superato con il t.u.i.f. del 1998 il problema della considerazione in termini unitari delle molteplici definizioni di valore mobiliare proposte dalla legislazione degli anni ‘80 e ‘90, le nozioni di valore mobiliare, di strumento finanziario e di prodotto finanziario cominciavano ad esprimere giuridicamente – sulla base di relazioni complesse, riconducibili ad un “sistema di cerchi concentrici” – le forme dell’investimento finanziario che di lì a breve sarebbero state progressivamente interessate da novità normative non marginali quali, su tutte, l’introduzione degli strumenti finanziari nel diritto societario del codice civile, la rivalutazione della nozione di valore mobiliare, la radicale modifica dell’art. 129 t.u.b. e l’ampliamento, a livello di legislazione comunitaria, della nozione di prodotto finanziario fino a vedervi ricomprese anche attività finanziarie e non più solo titoli o contratti. Ma la nuova normativa, per quanto attesa, ha superato ben presto ogni previsione, in ragione della sua abbondanza. Il lavoro conserva uno rilevante interesse essenzialmente perché offre un contributo di storia di nozioni dal contenuto di fattispecie ancora attuali e tuttora centrali nella disciplina delle attività finanziarie. Al fine di rendere attuale detta riflessione, il lavoro, per meglio apprezzare la sua collocazione nel tempo, propone anche un’ampia prefazione di aggiornamento avente ad oggetto le notizie sulla legislazione successiva al 2001 e sulla evoluzione subita da ciascuna delle tre nozioni. 2. Quella di prodotto finanziario – affacciatasi nel nostro diritto positivo con la definizione dell’art. 1, primo comma, lett. u), t.u.i.f. per fissare l’ambito di applicazione della disciplina della “sollecitazione all’investimento” (oggi “appello al pubblico risparmio”) – pareva allora caratterizzarsi per l’esistenza di un contratto di investimento avente essenzialmente ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, cioè di un rapporto giuridico, sorto nell’esercizio di una attività finanziaria, la cui origine e fine era nel trasferimento di danaro. Come accennato, essa marcava il limite esterno di un “sistema di cerchi concentrici” quale si presentava quello delle relazioni tra le diverse forme dell’investimento finanziario; comprendeva, quindi, le altre due nozioni, più circoscritte anche in ragione delle loro specifiche funzioni normative. Il valore mobiliare – nucleo centrale del sistema, delineato nei suoi tratti caratteristici dall’art. 1, secondo comma, lett. a) e b), t.u.i.f. e indispensabile per fissare l’ambito di applicazione dell’art. 129 t.u.b. (disciplina delle emissioni dei valori mobiliari) – tornava a descrivere, infatti, solo quei particolari prodotti finanziari costituiti da un titolo di massa, non necessariamente di natura cartolare ma “standardizzato” sin dalla sua origine e caratterizzato, tra l’altro, oltre che da obbligazioni pecuniarie di dare (e non anche di fare), dalla naturale e diretta complementarità tra l’interesse all’investimento di chi trasferisce (temporaneamente) il denaro e l’interesse al finanziamento della propria attività (normalmente d’impresa) di chi invece (altrettanto temporaneamente) ne acquista la disponibilità. Il t.u.i.f. aveva reso questa nozione concettualmente autonoma dalle altre tre (quote di OICR, titoli del mercato monetario e strumenti finanziari derivati) che, nell’ambito della definizione a carattere tassativo introdotta dall’art. 1, secondo comma, t.u.i.f., concorrevano a ricostruire, in punto di fattispecie, l’idea di strumento finanziario, sostanzialmente espressa dai soli prodotti finanziari “standardizzati”; tali non sempre tipicamente, cioè per loro natura (com’era per i valori mobiliari), ma anche solo “funzionalmente”, cioè per soddisfare le esigenze di gestione di un rapporto di investimento di massa.
Le forme dell'investimento finanziario. Dai titoli di massa ai prodotti finanziari
CHIONNA, Vincenzo Vito
2008-01-01
Abstract
1. Il lavoro propone una soluzione di sistema al problema dei rapporti tra le diverse nozioni di valore mobiliare, strumento finanziario e, anticipando qualche soluzione che successivamente è maturata nel nostro diritto positivo, fissa il primo e unico quadro d’insieme del tema sin dalle sue origini di fine ‘800. Ormai superato con il t.u.i.f. del 1998 il problema della considerazione in termini unitari delle molteplici definizioni di valore mobiliare proposte dalla legislazione degli anni ‘80 e ‘90, le nozioni di valore mobiliare, di strumento finanziario e di prodotto finanziario cominciavano ad esprimere giuridicamente – sulla base di relazioni complesse, riconducibili ad un “sistema di cerchi concentrici” – le forme dell’investimento finanziario che di lì a breve sarebbero state progressivamente interessate da novità normative non marginali quali, su tutte, l’introduzione degli strumenti finanziari nel diritto societario del codice civile, la rivalutazione della nozione di valore mobiliare, la radicale modifica dell’art. 129 t.u.b. e l’ampliamento, a livello di legislazione comunitaria, della nozione di prodotto finanziario fino a vedervi ricomprese anche attività finanziarie e non più solo titoli o contratti. Ma la nuova normativa, per quanto attesa, ha superato ben presto ogni previsione, in ragione della sua abbondanza. Il lavoro conserva uno rilevante interesse essenzialmente perché offre un contributo di storia di nozioni dal contenuto di fattispecie ancora attuali e tuttora centrali nella disciplina delle attività finanziarie. Al fine di rendere attuale detta riflessione, il lavoro, per meglio apprezzare la sua collocazione nel tempo, propone anche un’ampia prefazione di aggiornamento avente ad oggetto le notizie sulla legislazione successiva al 2001 e sulla evoluzione subita da ciascuna delle tre nozioni. 2. Quella di prodotto finanziario – affacciatasi nel nostro diritto positivo con la definizione dell’art. 1, primo comma, lett. u), t.u.i.f. per fissare l’ambito di applicazione della disciplina della “sollecitazione all’investimento” (oggi “appello al pubblico risparmio”) – pareva allora caratterizzarsi per l’esistenza di un contratto di investimento avente essenzialmente ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, cioè di un rapporto giuridico, sorto nell’esercizio di una attività finanziaria, la cui origine e fine era nel trasferimento di danaro. Come accennato, essa marcava il limite esterno di un “sistema di cerchi concentrici” quale si presentava quello delle relazioni tra le diverse forme dell’investimento finanziario; comprendeva, quindi, le altre due nozioni, più circoscritte anche in ragione delle loro specifiche funzioni normative. Il valore mobiliare – nucleo centrale del sistema, delineato nei suoi tratti caratteristici dall’art. 1, secondo comma, lett. a) e b), t.u.i.f. e indispensabile per fissare l’ambito di applicazione dell’art. 129 t.u.b. (disciplina delle emissioni dei valori mobiliari) – tornava a descrivere, infatti, solo quei particolari prodotti finanziari costituiti da un titolo di massa, non necessariamente di natura cartolare ma “standardizzato” sin dalla sua origine e caratterizzato, tra l’altro, oltre che da obbligazioni pecuniarie di dare (e non anche di fare), dalla naturale e diretta complementarità tra l’interesse all’investimento di chi trasferisce (temporaneamente) il denaro e l’interesse al finanziamento della propria attività (normalmente d’impresa) di chi invece (altrettanto temporaneamente) ne acquista la disponibilità. Il t.u.i.f. aveva reso questa nozione concettualmente autonoma dalle altre tre (quote di OICR, titoli del mercato monetario e strumenti finanziari derivati) che, nell’ambito della definizione a carattere tassativo introdotta dall’art. 1, secondo comma, t.u.i.f., concorrevano a ricostruire, in punto di fattispecie, l’idea di strumento finanziario, sostanzialmente espressa dai soli prodotti finanziari “standardizzati”; tali non sempre tipicamente, cioè per loro natura (com’era per i valori mobiliari), ma anche solo “funzionalmente”, cioè per soddisfare le esigenze di gestione di un rapporto di investimento di massa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.