Lo scritto muove dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 7700 del 19 aprile 2016 in tema di domanda di garanzia per affrontare il controverso tema dei rapporti tra gli istituti della riproposizione e dell’appello incidentale. Con questa sentenza può considerarsi superato l’orientamento secondo cui, nell’esegesi dell’art. 346, occorrerebbe distinguere tra la posizione dell’appellante e quella dell’appellato che, pur vittorioso nel merito, abbia vito risolte in senso a sé sfavorevole alcune questioni. Stando all’interpretazione accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, per questo secondo soggetto l’art. 346 troverebbe applicazione non solo rispetto alle domande non decise ma anche rispetto a quelle espressamente respinte. Le sezioni unite chiariscono come la riproposizione riguarda solo domande ed eccezioni rimaste assorbite, mentre in ogni caso in cui vi sia stata decisione sarà necessaria la impugnazione del relativo capo di sentenza. Questo principio viene esteso anche alla domanda di garanzia rimasta assorbita in primo grado a seguito del rigetto della domanda di condanna principale, con ciò superandosi il contrario orientamento che, invece, in questa ipotesi predicava la necessità di un’apposita impugnazione incidentale.
Chiamata in garanzia e giudizio di appello: le S.u. sull'onere di riproposizione della domanda rimasta assorbita in primo grado
trabace, silvana
2017-01-01
Abstract
Lo scritto muove dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 7700 del 19 aprile 2016 in tema di domanda di garanzia per affrontare il controverso tema dei rapporti tra gli istituti della riproposizione e dell’appello incidentale. Con questa sentenza può considerarsi superato l’orientamento secondo cui, nell’esegesi dell’art. 346, occorrerebbe distinguere tra la posizione dell’appellante e quella dell’appellato che, pur vittorioso nel merito, abbia vito risolte in senso a sé sfavorevole alcune questioni. Stando all’interpretazione accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, per questo secondo soggetto l’art. 346 troverebbe applicazione non solo rispetto alle domande non decise ma anche rispetto a quelle espressamente respinte. Le sezioni unite chiariscono come la riproposizione riguarda solo domande ed eccezioni rimaste assorbite, mentre in ogni caso in cui vi sia stata decisione sarà necessaria la impugnazione del relativo capo di sentenza. Questo principio viene esteso anche alla domanda di garanzia rimasta assorbita in primo grado a seguito del rigetto della domanda di condanna principale, con ciò superandosi il contrario orientamento che, invece, in questa ipotesi predicava la necessità di un’apposita impugnazione incidentale.File | Dimensione | Formato | |
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