L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei punti cruciali della regolamentazione delle conseguenze della crisi del matrimonio, trattandosi di materia in cui si intrecciano fondamentali esigenze esistenziali ed economiche di tutti i membri della disciolta comunità di vita familiare. Il tema del destino dell’abitazione nelle vicende legate alla crisi del rapporto familiare rappresenta il crocevia di delicate problematiche che toccano interessi esistenziali prima che patrimoniali dei membri della comunità familiare. La costante attenzione per le questioni connesse a questo singolare aspetto della crisi familiare è testimoniata da un vivace dibattito giurisprudenziale che ha sollecitato finanche l’intervento della Corte Costituzionale si spiega attraverso una lunga evoluzione normativa in cui, da ultimo, la casa familiare risulta menzionata sia nell’art. 155-quater cod. civ. (con riguardo alla separazione personale dei coniugi), sia nell’art. 6, comma sesto, L. 898 (in materia di divorzio), ed in tema di ordini di protezione all’art. 342-ter cod. civ.. Elemento comune di tali previsioni è, oltre al semplice dato formale, l’attribuzione ad un soggetto del diritto di godere di un certo immobile, e dei mobili che lo corredano e lo qualificano: cioè il riconoscimento e quindi la tutela di un certo bene di cui solo negli ultimi decenni si è riconosciuta la rilevanza giuridica. La legge non dà una definizione della casa familiare, solo attraverso l’opera interpretativa delle Corti e della dottrina si è potuto definire il contenuto del bene ancorando l’ambiente domestico, centro di affetti, di interessi, di consuetudini di vita, che contribuisce in maniera fondamentale alla formazione e allo svolgimento dell’individuo, nei casi di assegnazione, alla esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico. Le immediate conseguenze derivanti dalla specifica funzione dell’istituto appaiono vieppiù evidenti laddove si consideri che la persistente sussistenza della qualità del bene e della destinazione funzionale dell’immobile al momento della domanda di assegnazione, assurge a fondamentale e indefettibile presupposto ai fini della vicenda acquisitiva del diritto di abitarvi, in base a provvedimento giudiziale di assegnazione o per successione a causa di morte.

La casa familiare: natura dei beni e tutela dei rapporti

COSTANTINO, Domenico
2008-01-01

Abstract

L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei punti cruciali della regolamentazione delle conseguenze della crisi del matrimonio, trattandosi di materia in cui si intrecciano fondamentali esigenze esistenziali ed economiche di tutti i membri della disciolta comunità di vita familiare. Il tema del destino dell’abitazione nelle vicende legate alla crisi del rapporto familiare rappresenta il crocevia di delicate problematiche che toccano interessi esistenziali prima che patrimoniali dei membri della comunità familiare. La costante attenzione per le questioni connesse a questo singolare aspetto della crisi familiare è testimoniata da un vivace dibattito giurisprudenziale che ha sollecitato finanche l’intervento della Corte Costituzionale si spiega attraverso una lunga evoluzione normativa in cui, da ultimo, la casa familiare risulta menzionata sia nell’art. 155-quater cod. civ. (con riguardo alla separazione personale dei coniugi), sia nell’art. 6, comma sesto, L. 898 (in materia di divorzio), ed in tema di ordini di protezione all’art. 342-ter cod. civ.. Elemento comune di tali previsioni è, oltre al semplice dato formale, l’attribuzione ad un soggetto del diritto di godere di un certo immobile, e dei mobili che lo corredano e lo qualificano: cioè il riconoscimento e quindi la tutela di un certo bene di cui solo negli ultimi decenni si è riconosciuta la rilevanza giuridica. La legge non dà una definizione della casa familiare, solo attraverso l’opera interpretativa delle Corti e della dottrina si è potuto definire il contenuto del bene ancorando l’ambiente domestico, centro di affetti, di interessi, di consuetudini di vita, che contribuisce in maniera fondamentale alla formazione e allo svolgimento dell’individuo, nei casi di assegnazione, alla esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico. Le immediate conseguenze derivanti dalla specifica funzione dell’istituto appaiono vieppiù evidenti laddove si consideri che la persistente sussistenza della qualità del bene e della destinazione funzionale dell’immobile al momento della domanda di assegnazione, assurge a fondamentale e indefettibile presupposto ai fini della vicenda acquisitiva del diritto di abitarvi, in base a provvedimento giudiziale di assegnazione o per successione a causa di morte.
2008
978-88-95350-02-8
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