Il ricorso alla consulenza di professionisti in materia di investimenti in strumenti finanziari rappresenta una scelta sempre più adottata dai risparmiatori. Il legislatore italiano non ha più inteso porre specifiche riserve di legge allo svolgimento della mera attività di consulenza finanziaria; ha tuttavia imposto che i soggetti abilitati alla promozione ed al collocamento fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento debbano necessariamente avvalersi di promotori finanziari (artt. 30 e 31 del T.U.F.). La funzione economica svolta dai promotori finanziari non è solo distributiva: essa, infatti, si qualifica attraverso l’offerta di un servizio di consulenza personalizzata, altamente professionale ed espletata nella logica del one to one. Il promotore ha rappresentato nello scenario dell’intermediazione finanziaria nazionale un rilevante elemento di rottura degli schemi tradizionali, riuscendo a coprire redditizie nicchie di mercato, assicurando agli investitori maggiori e diversificate opportunità di investimento, favorendo la diffusione della cultura finanziaria anche tra i risparmiatori più piccoli, fornendo importanti stimoli concorrenziali allo stesso sistema bancario per migliorare sia il suo approccio con la clientela risparmiatrice, sia la qualità degli stessi prodotti offerti. Un lavoro scientifico sul risparmio in Puglia non poteva non prendere in esame questa realtà del nostro sistema finanziario. Si è preferito farlo dal punto di vista empirico, attraverso una dettagliata indagine. Più che agli aspetti dimensionali dell’attività di promozione finanziaria in Puglia si è preferito concentrare l’attenzione sui suoi aspetti qualitativi e sulla sua capacità di incidere sulle scelte di investimento del risparmio.

RISPARMIO E ATTIVITA' DI PROMOZIONE FINANZIARIA: RISULTATI DI UN'ANALISI EMPIRICA

PIZZUTILO, FABIO;
2006-01-01

Abstract

Il ricorso alla consulenza di professionisti in materia di investimenti in strumenti finanziari rappresenta una scelta sempre più adottata dai risparmiatori. Il legislatore italiano non ha più inteso porre specifiche riserve di legge allo svolgimento della mera attività di consulenza finanziaria; ha tuttavia imposto che i soggetti abilitati alla promozione ed al collocamento fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento debbano necessariamente avvalersi di promotori finanziari (artt. 30 e 31 del T.U.F.). La funzione economica svolta dai promotori finanziari non è solo distributiva: essa, infatti, si qualifica attraverso l’offerta di un servizio di consulenza personalizzata, altamente professionale ed espletata nella logica del one to one. Il promotore ha rappresentato nello scenario dell’intermediazione finanziaria nazionale un rilevante elemento di rottura degli schemi tradizionali, riuscendo a coprire redditizie nicchie di mercato, assicurando agli investitori maggiori e diversificate opportunità di investimento, favorendo la diffusione della cultura finanziaria anche tra i risparmiatori più piccoli, fornendo importanti stimoli concorrenziali allo stesso sistema bancario per migliorare sia il suo approccio con la clientela risparmiatrice, sia la qualità degli stessi prodotti offerti. Un lavoro scientifico sul risparmio in Puglia non poteva non prendere in esame questa realtà del nostro sistema finanziario. Si è preferito farlo dal punto di vista empirico, attraverso una dettagliata indagine. Più che agli aspetti dimensionali dell’attività di promozione finanziaria in Puglia si è preferito concentrare l’attenzione sui suoi aspetti qualitativi e sulla sua capacità di incidere sulle scelte di investimento del risparmio.
2006
88-8422-478-0
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