Nelle pieghe dei sistemi di common law trova diritto di cittadinanza un istituto, il promissory estoppel, che, nel corso della sua evoluzione (soprattutto, come si vedrà, per ciò che concerne la sua versione a stelle e strisce), si è progressivamente mostrato incline ad assumere il ruolo di equivalente (quando non a candidarsi addirittura a sostituto) della consideration nell’architettura del contratto. In altre parole, piuttosto che costituire la prova del processo di assorbimento del contratto nell’ambito del tort, secondo la celebre prospettazione di Gilmore, il percorso evolutivo del promissory estoppel nordamericano presta consistenza all’idea della trasformazione dell’istituto in una new theory of distinctly contractual obligation. Su queste premesse, il promissory estoppel si propone all’attenzione del comparatista non più e non soltanto come portato ‘periferico’ dell’esigenza di smussare talune rigidità della dottrina della consideration, quanto a mo’ di ponte verso l’esperienza europea della culpa in contraendo: diverse le formule e le tecniche di intervento, ma sostanzialmente solidale, in parte qua, la proiezione funzionale. Si aprono così due vie. Per un verso, quello della ricostruzione della responsabilità precontrattuale in un calco da obbligo di protezione, che riconduce infine alla matrice contrattuale, sia pure solo per affinità sistemica. Per l’altro, quello di valorizzare non già l’affidamento in sé, derivante dalla promessa unilaterale, ma la precisa volontà di ingenerare l’affidamento e renderne fruibili tutte le implicazioni, in omaggio ad una logica intesa a promuovere l’efficienza allocativa. Di qui la scelta di ispirare la riflessione, condotta nel presente lavoro, ad un duplice obiettivo. Da un lato, provvedere ad una ricostruzione del background storico-evolutivo dell’istituto, in modo da cogliere, di là dalla stratificazione del suo retroterra giuridico, il controverso delinearsi del suo fondamento applicativo, diviso tra la valorizzazione tradizionale della justifiable reliance e l’irrequieta vocazione negoziale a dare sostanza giuridica alla promessa non reciprocata; dall’altro, analizzare i profili funzionali coltivati per il suo tramite. Proprio quest’ultimo profilo permetterà, del resto, di affinare il confronto con l’esperienza continentale (e, segnatamente, con quella italiana): in vista della ‘varianza’ funzionale del promissory estoppel, il lavoro di omologazione verrà articolato vuoi sul piano negoziale vuoi su quello precontrattuale, con la consapevolezza che gli elementi delle due fattispecie possono risultare largamente coincidenti, ma si prestano altresì ad essere apprezzati in modo diverso. La controintuitiva possibilità di individuare nella promessa unilaterale tanto una configurazione negoziale (che ruota intorno all’idea secondo cui la dichiarazione di volontà mira a rassicurare il promissario sulla serietà dell’impegno del promittente) quanto il presupposto di un’obbligazione precontrattuale (che, al contrario, risulta strettamente connessa alla volontà di proteggere l’affidamento indotto nel promissario) impone la rivisitazione di taluni snodi teorici di cruciali importanza.

Promissory estoppel: affidamento e vincolatività della promessa

PARDOLESI, Paolo
2009-01-01

Abstract

Nelle pieghe dei sistemi di common law trova diritto di cittadinanza un istituto, il promissory estoppel, che, nel corso della sua evoluzione (soprattutto, come si vedrà, per ciò che concerne la sua versione a stelle e strisce), si è progressivamente mostrato incline ad assumere il ruolo di equivalente (quando non a candidarsi addirittura a sostituto) della consideration nell’architettura del contratto. In altre parole, piuttosto che costituire la prova del processo di assorbimento del contratto nell’ambito del tort, secondo la celebre prospettazione di Gilmore, il percorso evolutivo del promissory estoppel nordamericano presta consistenza all’idea della trasformazione dell’istituto in una new theory of distinctly contractual obligation. Su queste premesse, il promissory estoppel si propone all’attenzione del comparatista non più e non soltanto come portato ‘periferico’ dell’esigenza di smussare talune rigidità della dottrina della consideration, quanto a mo’ di ponte verso l’esperienza europea della culpa in contraendo: diverse le formule e le tecniche di intervento, ma sostanzialmente solidale, in parte qua, la proiezione funzionale. Si aprono così due vie. Per un verso, quello della ricostruzione della responsabilità precontrattuale in un calco da obbligo di protezione, che riconduce infine alla matrice contrattuale, sia pure solo per affinità sistemica. Per l’altro, quello di valorizzare non già l’affidamento in sé, derivante dalla promessa unilaterale, ma la precisa volontà di ingenerare l’affidamento e renderne fruibili tutte le implicazioni, in omaggio ad una logica intesa a promuovere l’efficienza allocativa. Di qui la scelta di ispirare la riflessione, condotta nel presente lavoro, ad un duplice obiettivo. Da un lato, provvedere ad una ricostruzione del background storico-evolutivo dell’istituto, in modo da cogliere, di là dalla stratificazione del suo retroterra giuridico, il controverso delinearsi del suo fondamento applicativo, diviso tra la valorizzazione tradizionale della justifiable reliance e l’irrequieta vocazione negoziale a dare sostanza giuridica alla promessa non reciprocata; dall’altro, analizzare i profili funzionali coltivati per il suo tramite. Proprio quest’ultimo profilo permetterà, del resto, di affinare il confronto con l’esperienza continentale (e, segnatamente, con quella italiana): in vista della ‘varianza’ funzionale del promissory estoppel, il lavoro di omologazione verrà articolato vuoi sul piano negoziale vuoi su quello precontrattuale, con la consapevolezza che gli elementi delle due fattispecie possono risultare largamente coincidenti, ma si prestano altresì ad essere apprezzati in modo diverso. La controintuitiva possibilità di individuare nella promessa unilaterale tanto una configurazione negoziale (che ruota intorno all’idea secondo cui la dichiarazione di volontà mira a rassicurare il promissario sulla serietà dell’impegno del promittente) quanto il presupposto di un’obbligazione precontrattuale (che, al contrario, risulta strettamente connessa alla volontà di proteggere l’affidamento indotto nel promissario) impone la rivisitazione di taluni snodi teorici di cruciali importanza.
2009
978-88-8422-868-0
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