Le riforme succedutesi nel tempo sia della nozione di imprenditore agricolo, sia della legge fallimentare impongono l'analisi degli elementi dell'agrarietà dell'attività d'impresa ai fini dell'applicazione o meno del regime dell'imprenditore commerciale. Di particolare rilievo è analisi dell'organizzazione dell'impresa nella sua declinazione di processo produttivo quale elemento da cui far discendere la vera natura agricola o meno dell'attività svolta. Nell'ipotesi di società agricola di capitali di particolare rilevanza appaiono le voci dello stato patrimoniale e del conto economico per decifrare il principio della prevalenza indicato all'art. 2135, comma 3, c.c.
IMPRESA AGRICOLA EX ART. 2135 C.C. E PROCEDURE CONCORSUALI
CARDINALE, Eustachio
2015-01-01
Abstract
Le riforme succedutesi nel tempo sia della nozione di imprenditore agricolo, sia della legge fallimentare impongono l'analisi degli elementi dell'agrarietà dell'attività d'impresa ai fini dell'applicazione o meno del regime dell'imprenditore commerciale. Di particolare rilievo è analisi dell'organizzazione dell'impresa nella sua declinazione di processo produttivo quale elemento da cui far discendere la vera natura agricola o meno dell'attività svolta. Nell'ipotesi di società agricola di capitali di particolare rilevanza appaiono le voci dello stato patrimoniale e del conto economico per decifrare il principio della prevalenza indicato all'art. 2135, comma 3, c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.