In questo primo trentennio dalla riforma del diritto di famiglia i giudici hanno esteso la portata (che sembra e sembrava immutabile, indefettibile, intoccabile) dell’art. 155, comma quarto, cod. civ., (ora art. 155-quater cod. civ.) dapprima all’esclusivo affidamento dei fili minorenni, successivamente anche ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai figli non autosufficienti (portatori di handicap) e poi ancora anche alle coppie di fatto con figli. Eppure secondo la Carta Costituzionale, la legge determina i modi di godimento della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42, co. II, Cost.): ciò vuol dire che la tutela della proprietà non prescinde affatto dalle esigenze di tutela di interessi meritevoli, anzi si conforma nella configurazione del rapporto con questi interessi degli altri. In parole povere, la proprietà nel nostro ordinamento non è un valore assoluto, ma è riconosciuta nelle condizioni del tempo e dello spazio in cui si trova ad operare. Il giudice della separazione o del divorzio, investito della questione della assegnazione della casa familiare, ha l’obbligo di dare conto degli interessi sui quali il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene ad incidere. Ha l’obbligo di valutare la destinazione di beni che compongono la casa familiare ed eventualmente procedere all’assegnazione degli stessi (di tutti) – che non significa destinare gli stessi – in ossequio alla funzione dell’istituto. Non può non considerare la destinazione impressa ai beni dai coniugi o considerare che i coniugi abbiano impresso quella destinazione ad esclusiva tutela della prole. In mancanza di prole, non può limitarsi a registrare l’esistenza di “diritti dominicali” o diritti personali di godimento e decidere in base alla loro titolarità ovvero a non decidere. L’esito della valutazione comparativa con le condizioni dell’altro coniuge è inevitabile ed inesorabile.
Destinazione dei beni e tutela dei soggetti
COSTANTINO, Domenico
2009-01-01
Abstract
In questo primo trentennio dalla riforma del diritto di famiglia i giudici hanno esteso la portata (che sembra e sembrava immutabile, indefettibile, intoccabile) dell’art. 155, comma quarto, cod. civ., (ora art. 155-quater cod. civ.) dapprima all’esclusivo affidamento dei fili minorenni, successivamente anche ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai figli non autosufficienti (portatori di handicap) e poi ancora anche alle coppie di fatto con figli. Eppure secondo la Carta Costituzionale, la legge determina i modi di godimento della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42, co. II, Cost.): ciò vuol dire che la tutela della proprietà non prescinde affatto dalle esigenze di tutela di interessi meritevoli, anzi si conforma nella configurazione del rapporto con questi interessi degli altri. In parole povere, la proprietà nel nostro ordinamento non è un valore assoluto, ma è riconosciuta nelle condizioni del tempo e dello spazio in cui si trova ad operare. Il giudice della separazione o del divorzio, investito della questione della assegnazione della casa familiare, ha l’obbligo di dare conto degli interessi sui quali il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene ad incidere. Ha l’obbligo di valutare la destinazione di beni che compongono la casa familiare ed eventualmente procedere all’assegnazione degli stessi (di tutti) – che non significa destinare gli stessi – in ossequio alla funzione dell’istituto. Non può non considerare la destinazione impressa ai beni dai coniugi o considerare che i coniugi abbiano impresso quella destinazione ad esclusiva tutela della prole. In mancanza di prole, non può limitarsi a registrare l’esistenza di “diritti dominicali” o diritti personali di godimento e decidere in base alla loro titolarità ovvero a non decidere. L’esito della valutazione comparativa con le condizioni dell’altro coniuge è inevitabile ed inesorabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.