Il « sistema di Schengen » reca l’insieme di norme e attività operative che regolano i controlli delle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati parti dello stesso sistema, in senso funzionale all’eliminazione di detti controlli all’atto dell’attraversamento delle frontiere comuni; in senso funzionale, cioè, alla libera circolazione delle persone nello spazio geografico che viene così a delinearsi. Si tratta di un sistema fondato sul mutuo riconoscimento dei controlli statali alle frontiere esterne: ciascuno degli Stati interessati esercita detti controlli in nome degli altri, rinunciando, al tempo stesso, alla tradizionale esclusività del potere di controllo alle proprie frontiere. Lo sviluppo di un siffatto sistema spiega i suoi effetti su altri settori di interesse di più Stati: si pensi alla collaborazione tra le autorità statali di polizia nelle attività contro la criminalità transfrontaliera.Nel settore in esame operano norme poste a tutela dei diritti individuali (art. 67 § 1 TFUE). Va definito in base ai Protocolli pertinenti allegati ai Trattati l’ambito territoriale (di applicazione delle norme di cui si tratta.
Schengen (sistema di)
CELLAMARE, Giovanni
2017-01-01
Abstract
Il « sistema di Schengen » reca l’insieme di norme e attività operative che regolano i controlli delle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati parti dello stesso sistema, in senso funzionale all’eliminazione di detti controlli all’atto dell’attraversamento delle frontiere comuni; in senso funzionale, cioè, alla libera circolazione delle persone nello spazio geografico che viene così a delinearsi. Si tratta di un sistema fondato sul mutuo riconoscimento dei controlli statali alle frontiere esterne: ciascuno degli Stati interessati esercita detti controlli in nome degli altri, rinunciando, al tempo stesso, alla tradizionale esclusività del potere di controllo alle proprie frontiere. Lo sviluppo di un siffatto sistema spiega i suoi effetti su altri settori di interesse di più Stati: si pensi alla collaborazione tra le autorità statali di polizia nelle attività contro la criminalità transfrontaliera.Nel settore in esame operano norme poste a tutela dei diritti individuali (art. 67 § 1 TFUE). Va definito in base ai Protocolli pertinenti allegati ai Trattati l’ambito territoriale (di applicazione delle norme di cui si tratta.File | Dimensione | Formato | |
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