La controversia promossa dal Comune di Pieve Emanueleper il ristoro del danno ambientale subito in relazione ai fatti di corruzione (accertati con sentenza definitiva) nel corso dell’operazione immobiliare Golf Club Tolcinasco, offre il destro per ribadire come, l’entrata in vigore della L. 97/2013, abbia determinato la definitiva esclusione della liquidazione del danno ambientale. Ciò nonostante, il giudice può ancora conoscere della domanda pendente in applicazione della nuova formulazione dell’articolo 311 del D.Lgs. 152/2006 – come modificato prima dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 135/2009 e poi dall’articolo 25 della L. 97/2013 – individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di loro omessa o imperfetta esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.
Campi da golf e natura: sulla parabola del risarcimento da danno ambientale
PARDOLESI, Paolo;
2017-01-01
Abstract
La controversia promossa dal Comune di Pieve Emanueleper il ristoro del danno ambientale subito in relazione ai fatti di corruzione (accertati con sentenza definitiva) nel corso dell’operazione immobiliare Golf Club Tolcinasco, offre il destro per ribadire come, l’entrata in vigore della L. 97/2013, abbia determinato la definitiva esclusione della liquidazione del danno ambientale. Ciò nonostante, il giudice può ancora conoscere della domanda pendente in applicazione della nuova formulazione dell’articolo 311 del D.Lgs. 152/2006 – come modificato prima dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 135/2009 e poi dall’articolo 25 della L. 97/2013 – individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di loro omessa o imperfetta esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.