Lo studio, esaminati i tentativi internazionali per una disciplina della responsabilità di impresa conseguente a violazioni dei diritti umani e constatata l’inadeguatezza del risultato raggiunto, costituito dalla responsabilità sociale di impresa, perviene all’individuazione di strumenti giuridici per far valere tale responsabilità attraverso una indagine multilivello sui meccanismi del diritto transnazionale, sia civile che penale. Esclusa la giurisdizione civile universale, si ravvisano nei regolamenti Bruxelles I, Ibis e Roma II, i mezzi per far valere nello Stato della società madre sia la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, per complicità nella violazione dei diritti umani commessa dall’affiliata all’estero, sia eventualmente, per connessione, anche la responsabilità dell’affiliata. In ambito penale, il riconoscimento della giurisdizione universale per crimini internazionali e gli ordinari criteri per l’esercizio della giurisdizione penale possono consentire di far valere nello Stato della società madre sia la responsabilità per complicità di quest’ultima che la responsabilità diretta dell’affiliata, subordinatamente, però, alla previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche e al principio di legalità. Solo per le violazioni di diritti umani convenzionali che non possano considerarsi come fondamentali o come crimini si ravvisa una reale forma di impunità, sebbene si concluda che il problema vada risolto piuttosto in una prospettiva macroeconomica.

La responsabilità giuridica delle multinazionali per violazioni dei diritti umani: fata Morgana o vaso di Pandora?

CARELLA, Gabriella
2017-01-01

Abstract

Lo studio, esaminati i tentativi internazionali per una disciplina della responsabilità di impresa conseguente a violazioni dei diritti umani e constatata l’inadeguatezza del risultato raggiunto, costituito dalla responsabilità sociale di impresa, perviene all’individuazione di strumenti giuridici per far valere tale responsabilità attraverso una indagine multilivello sui meccanismi del diritto transnazionale, sia civile che penale. Esclusa la giurisdizione civile universale, si ravvisano nei regolamenti Bruxelles I, Ibis e Roma II, i mezzi per far valere nello Stato della società madre sia la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, per complicità nella violazione dei diritti umani commessa dall’affiliata all’estero, sia eventualmente, per connessione, anche la responsabilità dell’affiliata. In ambito penale, il riconoscimento della giurisdizione universale per crimini internazionali e gli ordinari criteri per l’esercizio della giurisdizione penale possono consentire di far valere nello Stato della società madre sia la responsabilità per complicità di quest’ultima che la responsabilità diretta dell’affiliata, subordinatamente, però, alla previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche e al principio di legalità. Solo per le violazioni di diritti umani convenzionali che non possano considerarsi come fondamentali o come crimini si ravvisa una reale forma di impunità, sebbene si concluda che il problema vada risolto piuttosto in una prospettiva macroeconomica.
2017
978-88-6611-591-5
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