Nel quadro di un programma di ricerca di interesse nazionale, finanziato dal MIUR, il saggio affronta il tema della flessibilità temporale del lavoro, realizzabile attraverso gli strumenti del part-time e del lavoro intermittente. Entrambi consentono - sia pure entro differenti margini - di adattare la prestazione lavorativa alle esigenze della produzione, agendo sulla variabilità della durata e della collocazione dell'orario. Infatti, attraverso gli spazi di manovra concessi all'impresa (e ampliati dal D.lgs. 276/2003), è possibile - a determinate condizioni - prolungare e/o modificare la durata della prestazione del lavoratore a tempo parziale. Ne deriva una condizione di disponibilità al lavoro che, poi, trova la sua massima espressione nel lavoro intermittente (o a chiamata), dove il tempo di lavoro rimane assoggettato ad una sorta di ius creandi del datore di lavoro. Infine, quando il contratto di lavoro a chiamata è stipulato senza obbligo di risposta, più che di intermittenza si deve parlare di temporaneità/occasionalità della prestazione, la quale rappresenta comunque un'altra forma di traslazione del rischio di inattività dall'impresa al lavoratore, assai competitiva rispetto al tradizionale contratto di lavoro a termine: di quest'ultimo - infatti - l'impresa che ricorre al lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata pare non debba rispettare i vincoli normativi (giustificazione causale e limiti alla reiterazione).
La flessibilità come alternanza tra lavoro e disponibilità nel part-time e nel lavoro intermittente
VOZA, Roberto
2009-01-01
Abstract
Nel quadro di un programma di ricerca di interesse nazionale, finanziato dal MIUR, il saggio affronta il tema della flessibilità temporale del lavoro, realizzabile attraverso gli strumenti del part-time e del lavoro intermittente. Entrambi consentono - sia pure entro differenti margini - di adattare la prestazione lavorativa alle esigenze della produzione, agendo sulla variabilità della durata e della collocazione dell'orario. Infatti, attraverso gli spazi di manovra concessi all'impresa (e ampliati dal D.lgs. 276/2003), è possibile - a determinate condizioni - prolungare e/o modificare la durata della prestazione del lavoratore a tempo parziale. Ne deriva una condizione di disponibilità al lavoro che, poi, trova la sua massima espressione nel lavoro intermittente (o a chiamata), dove il tempo di lavoro rimane assoggettato ad una sorta di ius creandi del datore di lavoro. Infine, quando il contratto di lavoro a chiamata è stipulato senza obbligo di risposta, più che di intermittenza si deve parlare di temporaneità/occasionalità della prestazione, la quale rappresenta comunque un'altra forma di traslazione del rischio di inattività dall'impresa al lavoratore, assai competitiva rispetto al tradizionale contratto di lavoro a termine: di quest'ultimo - infatti - l'impresa che ricorre al lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata pare non debba rispettare i vincoli normativi (giustificazione causale e limiti alla reiterazione).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.