La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lett. b), e 4 l. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui si contempla come ipotesi di reato la condotta del sanitario di selezione degli embrioni, anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. 22 maggio 1978, n. 194 e accertate da apposite strutture pubbliche. Va, invece, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 6, l. n. 40, in cui si prevede il divieto, penalmente sanzionato,di «soppressione di embrioni», anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne l’impianto nell’utero della donna.
Legge n. 40/2004 e selezione degli embrioni affetti da malattie genetiche
PIZZOLANTE, Giuseppina
2016
Abstract
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lett. b), e 4 l. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui si contempla come ipotesi di reato la condotta del sanitario di selezione degli embrioni, anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. 22 maggio 1978, n. 194 e accertate da apposite strutture pubbliche. Va, invece, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 6, l. n. 40, in cui si prevede il divieto, penalmente sanzionato,di «soppressione di embrioni», anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne l’impianto nell’utero della donna.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.