La Corte europea dei diritti dell’uomo in due decisioni nell’affare Georgia c. Russia 30 giugno 2009 (ricevibilità) e 3 luglio 2014 (merito) e la più recente prassi dei ricorsi interstatali denotano, in caso di violazioni individuali, due possibili varianti, l’una consistente nel riferimento a uno o più persone ben individuate ab initio in una specifica situazione e l’altra consistente nel riferimento a gruppi di persone “sufficientemente preciso e oggettivamente identificabile”. La soluzione adottata dalla Corte, stante il carattere problematico della seconda variante – quale emerge in specie dalla sentenza Cipro c. Turchia (equa soddisfazione) – che ha escluso l’esistenza di una doglianza relativa a violazioni individuali affermando la provata esistenza di pratiche amministrative è da condividere. Tale impostazione consente di evitare un’interferenza con eventuali ricorsi individuali già proposti e una (possibile) disparità di trattamento tra gli individui in ordine all’attribuzione dell’equa soddisfazione, poiché la Corte ha statuito che, in linea generale, “if just satisfaction is afforded in an inter-State case, it should always be done for the benefit of individuals victims” (par. 46 della citata sentenza Cipro c. Turchia).
La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 luglio 2014 Georgia c. Russia (I) (merito): brevi osservazioni
CANNONE, Andrea
2017-01-01
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo in due decisioni nell’affare Georgia c. Russia 30 giugno 2009 (ricevibilità) e 3 luglio 2014 (merito) e la più recente prassi dei ricorsi interstatali denotano, in caso di violazioni individuali, due possibili varianti, l’una consistente nel riferimento a uno o più persone ben individuate ab initio in una specifica situazione e l’altra consistente nel riferimento a gruppi di persone “sufficientemente preciso e oggettivamente identificabile”. La soluzione adottata dalla Corte, stante il carattere problematico della seconda variante – quale emerge in specie dalla sentenza Cipro c. Turchia (equa soddisfazione) – che ha escluso l’esistenza di una doglianza relativa a violazioni individuali affermando la provata esistenza di pratiche amministrative è da condividere. Tale impostazione consente di evitare un’interferenza con eventuali ricorsi individuali già proposti e una (possibile) disparità di trattamento tra gli individui in ordine all’attribuzione dell’equa soddisfazione, poiché la Corte ha statuito che, in linea generale, “if just satisfaction is afforded in an inter-State case, it should always be done for the benefit of individuals victims” (par. 46 della citata sentenza Cipro c. Turchia).File | Dimensione | Formato | |
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