La ritrosia e la lentezza da parte del nostro sistema legislativo a recepire le direttive europee, genera spesso un caos giuridico nella tutela dei diritti “dei soggetti” più deboli. La vittima, così definita a livello internazionale, non trova, infatti, ancora oggi una sua definizione e collocazione giuridica nel nostro processo penale. Di qui, l’esigenza, di un’analisi dettagliata della funzione e della tutela della vittima nel processo penale italiano, dei suoi limiti e delle sue prerogative ,e soprattutto gli ambiti entro i quali questa figura può assumere il ruolo di “parte” processuale anche alla luce del Decreto Legislativo n. 212 del 15.12.2015 con il quale l’ordinamento italiano ha dato finalmente attuazione alla Direttiva europea n.29 del 25.10.2012. Le problematiche ,si riscontrano, nella difficoltà di un’armonizzazione dei sistemi penali europei .Si parte, infatti, dal presupposto errato che il processo penale debba essere sempre considerato come uno strumento di difesa sociale, mentre bisognerebbe avere il coraggio di coltivare “l’idea ambiziosa” di un giusto processo comune.

La tutela della vittima nel processo penale e nelle fonti internazionali

GAROFOLI, FRANCESCA JOLE;
2017-01-01

Abstract

La ritrosia e la lentezza da parte del nostro sistema legislativo a recepire le direttive europee, genera spesso un caos giuridico nella tutela dei diritti “dei soggetti” più deboli. La vittima, così definita a livello internazionale, non trova, infatti, ancora oggi una sua definizione e collocazione giuridica nel nostro processo penale. Di qui, l’esigenza, di un’analisi dettagliata della funzione e della tutela della vittima nel processo penale italiano, dei suoi limiti e delle sue prerogative ,e soprattutto gli ambiti entro i quali questa figura può assumere il ruolo di “parte” processuale anche alla luce del Decreto Legislativo n. 212 del 15.12.2015 con il quale l’ordinamento italiano ha dato finalmente attuazione alla Direttiva europea n.29 del 25.10.2012. Le problematiche ,si riscontrano, nella difficoltà di un’armonizzazione dei sistemi penali europei .Si parte, infatti, dal presupposto errato che il processo penale debba essere sempre considerato come uno strumento di difesa sociale, mentre bisognerebbe avere il coraggio di coltivare “l’idea ambiziosa” di un giusto processo comune.
2017
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