Il saggio si occupa della nuova disciplina che consente la variazione delle mansioni, dell’inquadramento professionale e della retribuzione del lavoratore, attraverso un accordo individuale stipulato innanzi ad organismi di conciliazione/certificazione ed in presenza di un interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita (art. 2103, 6° comma, c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015). I principali profili problematici della norma sono tra loro intrecciati. Il primo riguarda l’individuazione dei presupposti causali dell’accordo (e la loro eventuale sindacabilità in giudizio), ossia gli interessi che muovono il lavoratore a sottoscriverlo: qui emergono elementi di continuità, ma anche di innovazione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali formatisi anteriormente al d.lgs. n. 81/2015). Il secondo attiene alla funzione assegnata agli organi chiamati a dare validità all’accordo in deroga: non è ben chiaro quale tipo di controllo possa essere esercitato sulla scelta compiuta dal lavoratore.

L’adibizione a mansioni inferiori mediante patti in deroga nel riformato art. 2103 c.c.

VOZA, Roberto
2017-01-01

Abstract

Il saggio si occupa della nuova disciplina che consente la variazione delle mansioni, dell’inquadramento professionale e della retribuzione del lavoratore, attraverso un accordo individuale stipulato innanzi ad organismi di conciliazione/certificazione ed in presenza di un interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita (art. 2103, 6° comma, c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015). I principali profili problematici della norma sono tra loro intrecciati. Il primo riguarda l’individuazione dei presupposti causali dell’accordo (e la loro eventuale sindacabilità in giudizio), ossia gli interessi che muovono il lavoratore a sottoscriverlo: qui emergono elementi di continuità, ma anche di innovazione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali formatisi anteriormente al d.lgs. n. 81/2015). Il secondo attiene alla funzione assegnata agli organi chiamati a dare validità all’accordo in deroga: non è ben chiaro quale tipo di controllo possa essere esercitato sulla scelta compiuta dal lavoratore.
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