Accertare BARD (beyond any reasonable doubt) il dolo vuol dire che il giudice deve “captare” oltre ogni ragionevole dubbio la «sostanza psicologica» della previsione e della volontà senza – per quanto è possibile – ricorrere a presunzioni anche nei contesti precettivi intrisi di elementi valutativi. Un compito, un obiettivo difficile da realizzare, ancora più difficile nel caso del dolo eventuale; maggiori difficoltà in parte irrisolte, forse irrisolvibili. Nonostante i progressi compiuti, i “modelli” di accertamento elaborati, sinora, dalla letteratura penalistica e dalla giurisprudenza non offrono “prestazioni” del tutto appaganti. Non sfugge a questi limiti nemmeno la sentenza delle Sezioni Unite sul c.d. caso Thyssen che, nonostante il poderoso apparato teorico-motivazionale, sembra persino echeggiare formule del diritto intermedio proponendo (o ri-proponendo) ”meta-massime” di esperienza secondo le quali in base a ciò che di regola accade non si risale direttamente alle due articolazioni della sostanza psicologica del dolo (la previsione e la volontà) ma vengono individuati i contrassegni che di solito consentono di dirimere l’alternativa dolo eventuale/colpa con previsione. In ogni caso, fluidità, intercambiabilità, genericità di questi criteri vincolano poco, consegnando la formazione del libero convincimento sul dolo eventuale al convincimento libero del giudice. Il dolo eventuale sembra quindi davvero una tra le più acuminate spine nel fianco della formula BARD, cui, senza indulgere in atteggiamenti di «rassegnato distacco» o di «paralizzante pessimismo», con un approccio di “umano realismo” in questo ambito non sembra di poter chiedere «più di quanto essa possa offrire».

Formula BARD e accertamento del dolo eventuale

LOSAPPIO, Giuseppe
2017-01-01

Abstract

Accertare BARD (beyond any reasonable doubt) il dolo vuol dire che il giudice deve “captare” oltre ogni ragionevole dubbio la «sostanza psicologica» della previsione e della volontà senza – per quanto è possibile – ricorrere a presunzioni anche nei contesti precettivi intrisi di elementi valutativi. Un compito, un obiettivo difficile da realizzare, ancora più difficile nel caso del dolo eventuale; maggiori difficoltà in parte irrisolte, forse irrisolvibili. Nonostante i progressi compiuti, i “modelli” di accertamento elaborati, sinora, dalla letteratura penalistica e dalla giurisprudenza non offrono “prestazioni” del tutto appaganti. Non sfugge a questi limiti nemmeno la sentenza delle Sezioni Unite sul c.d. caso Thyssen che, nonostante il poderoso apparato teorico-motivazionale, sembra persino echeggiare formule del diritto intermedio proponendo (o ri-proponendo) ”meta-massime” di esperienza secondo le quali in base a ciò che di regola accade non si risale direttamente alle due articolazioni della sostanza psicologica del dolo (la previsione e la volontà) ma vengono individuati i contrassegni che di solito consentono di dirimere l’alternativa dolo eventuale/colpa con previsione. In ogni caso, fluidità, intercambiabilità, genericità di questi criteri vincolano poco, consegnando la formazione del libero convincimento sul dolo eventuale al convincimento libero del giudice. Il dolo eventuale sembra quindi davvero una tra le più acuminate spine nel fianco della formula BARD, cui, senza indulgere in atteggiamenti di «rassegnato distacco» o di «paralizzante pessimismo», con un approccio di “umano realismo” in questo ambito non sembra di poter chiedere «più di quanto essa possa offrire».
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