Solo l’affermazione della colpa di organizzazione, quale categoria autonoma rispetto alla colpa individuale, consente di scongiurare il duplice rischio che ogni defaillance organizzativa (ogni violazione del dovere di organizzare l’organizzazione) alimenti il rimprovero di colpa individuale e che qualsiasi profilo di colpa individuale si converta in un addebito di colpa per l’ente. Da questa premessa deriva che non si dà responsabilità ex art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 se le dimensioni/struttura dell’impresa non imprimono al dovere di organizzare l’organizzazione una misura che trascende quella dell’interazione soggettiva a struttura semplice orizzontale, governata dal principio di affidamento, e quella dell’interazione soggettiva a struttura complessa, governata dal principio della delega di funzioni
The opinion that considers the “fault of organization” as an independent category with respect to the individual's negligence avoids the double risk that any organizational failure (any violation of the duty to organize the organization) feeds the charge of individual responsibility and any individual negligence is converted into a charge of responsibility for the corporation. For these reason there should not be responsibility under art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 in the case that the size/structure of the enterprise does not impress to the duty to organize the security a measure that goes beyond the horizontal simple model of interaction (reliance principle) and the vertical simple model of interaction (principle of assignement)
Organizzazione, colpa e sicurezza sul lavoro. Dosimetria dell'impresa e della colpa di organizzazione
LOSAPPIO, Giuseppe
2016-01-01
Abstract
Solo l’affermazione della colpa di organizzazione, quale categoria autonoma rispetto alla colpa individuale, consente di scongiurare il duplice rischio che ogni defaillance organizzativa (ogni violazione del dovere di organizzare l’organizzazione) alimenti il rimprovero di colpa individuale e che qualsiasi profilo di colpa individuale si converta in un addebito di colpa per l’ente. Da questa premessa deriva che non si dà responsabilità ex art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 se le dimensioni/struttura dell’impresa non imprimono al dovere di organizzare l’organizzazione una misura che trascende quella dell’interazione soggettiva a struttura semplice orizzontale, governata dal principio di affidamento, e quella dell’interazione soggettiva a struttura complessa, governata dal principio della delega di funzioniFile | Dimensione | Formato | |
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