In questi ultimi tempi alcuni studiosi hanno affermato che il giudicato, che da sempre ha ricoperto un ruolo centrale nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli status, è entrato in crisi. L’autore, analizzando le numerose riforme che si sono succedute a partire dal codice di rito civile del 1940 fino ai giorni nostri, ha invece constatato che, fatta eccezione per alcuni interventi non caratterizzati peraltro da un disegno coerente ed organico, il legislatore non rinuncia al giudicato, ossia alla stabilità dell’accertamento contenuto nel provvedimento finale, mostrando al più di non essere affezionato al processo a cognizione piena ed esauriente. Ed infatti sempre più spesso egli abbandona il processo predeterminato in tutte le sue fasi e ricorre a procedimenti diversi, nei quali riconosce al giudice discrezionalità nel regolare soprattutto la fase istruttoria e a volte anche a quella decisoria, pur sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Una scelta che trova conferma nel recente disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016.

Centralità del giudicato al tramonto?

TRISORIO LIUZZI, Giuseppe
2016-01-01

Abstract

In questi ultimi tempi alcuni studiosi hanno affermato che il giudicato, che da sempre ha ricoperto un ruolo centrale nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli status, è entrato in crisi. L’autore, analizzando le numerose riforme che si sono succedute a partire dal codice di rito civile del 1940 fino ai giorni nostri, ha invece constatato che, fatta eccezione per alcuni interventi non caratterizzati peraltro da un disegno coerente ed organico, il legislatore non rinuncia al giudicato, ossia alla stabilità dell’accertamento contenuto nel provvedimento finale, mostrando al più di non essere affezionato al processo a cognizione piena ed esauriente. Ed infatti sempre più spesso egli abbandona il processo predeterminato in tutte le sue fasi e ricorre a procedimenti diversi, nei quali riconosce al giudice discrezionalità nel regolare soprattutto la fase istruttoria e a volte anche a quella decisoria, pur sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Una scelta che trova conferma nel recente disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016.
2016
978-88-495-3133-6
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