L’art. 360 bis c.p.c., sul c.d. filtro in Cassazione, costituisce una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 69/2009 nel tentativo di porre rimedio all’elevato numero di ricorsi proposti dinanzi al giudice supremo. La disposizione è il risultato di un travagliato iter parlamentare, costellato di vivaci critiche formulate al testo provvisorio dalla dottrina, dalla magistratura e dall’avvocatura. La versione definitiva, già nel ricondurre alla figura dell’inammissibilità due chiare ipotesi di infondatezza del ricorso, denota una fattura tecnica assai approssimativa, motivo di non lievi perplessità. La prima ipotesi di “inammissibilità”, rappresentata dalla conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Cassazione in mancanza di elementi per confermare e mutare siffatta giurisprudenza, è oggetto di un’analisi dettagliata allo scopo di chiarirne la controversa portata. La seconda ipotesi, che si configura nel caso di manifesta infondatezza della censura relativa ai “principi regolatori del giusto processo”, oltre a sollevare il problema di individuare il significato della formula, pone complesse questioni di coordinamento con altre due disposizioni sul procedimento in Cassazione, gli artt. 360 e 375 c.p.c. Proprio la scarsa chiarezza dei criteri fissati è alla base della grande incertezza sul modo e sui limiti in cui la Suprema Corte intenderà in concreto la novità normativa, la quale, per come delineata, rischia di scontentare tutti, sia chi è favorevole all’introduzione di meccanismi di selezione dei ricorsi in Cassazione (che hanno ben poco a che vedere con il c.d. filtro delineato dalla riforma del 2009), sia chi, al contrario, ritiene che l’efficienza della Corte debba seguire percorsi diversi dalla limitazione di una garanzia fondamentale per le parti, qual è la ricorribilità ex art. 111, 7° comma, Cost. di tutti i provvedimenti decisori viziati da violazione di legge.
COMMENTO ALL'ART. 360 BIS C.P.C
REALI, Giovanna
2009-01-01
Abstract
L’art. 360 bis c.p.c., sul c.d. filtro in Cassazione, costituisce una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 69/2009 nel tentativo di porre rimedio all’elevato numero di ricorsi proposti dinanzi al giudice supremo. La disposizione è il risultato di un travagliato iter parlamentare, costellato di vivaci critiche formulate al testo provvisorio dalla dottrina, dalla magistratura e dall’avvocatura. La versione definitiva, già nel ricondurre alla figura dell’inammissibilità due chiare ipotesi di infondatezza del ricorso, denota una fattura tecnica assai approssimativa, motivo di non lievi perplessità. La prima ipotesi di “inammissibilità”, rappresentata dalla conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Cassazione in mancanza di elementi per confermare e mutare siffatta giurisprudenza, è oggetto di un’analisi dettagliata allo scopo di chiarirne la controversa portata. La seconda ipotesi, che si configura nel caso di manifesta infondatezza della censura relativa ai “principi regolatori del giusto processo”, oltre a sollevare il problema di individuare il significato della formula, pone complesse questioni di coordinamento con altre due disposizioni sul procedimento in Cassazione, gli artt. 360 e 375 c.p.c. Proprio la scarsa chiarezza dei criteri fissati è alla base della grande incertezza sul modo e sui limiti in cui la Suprema Corte intenderà in concreto la novità normativa, la quale, per come delineata, rischia di scontentare tutti, sia chi è favorevole all’introduzione di meccanismi di selezione dei ricorsi in Cassazione (che hanno ben poco a che vedere con il c.d. filtro delineato dalla riforma del 2009), sia chi, al contrario, ritiene che l’efficienza della Corte debba seguire percorsi diversi dalla limitazione di una garanzia fondamentale per le parti, qual è la ricorribilità ex art. 111, 7° comma, Cost. di tutti i provvedimenti decisori viziati da violazione di legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.