Il ricorso alla forza militare come mezzo di contrasto della tratta o del traffico di esseri umani è escluso a seguito di esame delle misure consentite dalla Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000, sulla lotta alla criminalità organizzata, dai due Protocolli, rispettivamente, sulla tratta e sullo smuggling ad essa annessi, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 12 dicembre 1982. Eliminata ogni possibilità di analogia con la già discutibile prassi delle uccisioni mirate di terroristi tramite droni e precisate le condizioni e i presupposti della autorizzazione all’uso della forza nei confronti dei pirati somali da parte del Consiglio di sicurezza, si conclude che il ricorso alla forza militare contro gli “scafisti” che partono dalla Libia potrebbe integrare gli estremi della aggressione armata contro tale Stato e sicuramente sarebbe una violazione dell’intero sistema dei diritti umani e delle garanzie su cui è costruito lo Stato di diritto (principio di legalità del reato e della sanzione, tutela giurisdizionale, principi di personalità e colpevolezza, ecc.).

Tratta degli esseri umani, uso della forza internazionale e prevenzione dei naufragi (… dello stato di diritto)

CARELLA, Gabriella
2015-01-01

Abstract

Il ricorso alla forza militare come mezzo di contrasto della tratta o del traffico di esseri umani è escluso a seguito di esame delle misure consentite dalla Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000, sulla lotta alla criminalità organizzata, dai due Protocolli, rispettivamente, sulla tratta e sullo smuggling ad essa annessi, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 12 dicembre 1982. Eliminata ogni possibilità di analogia con la già discutibile prassi delle uccisioni mirate di terroristi tramite droni e precisate le condizioni e i presupposti della autorizzazione all’uso della forza nei confronti dei pirati somali da parte del Consiglio di sicurezza, si conclude che il ricorso alla forza militare contro gli “scafisti” che partono dalla Libia potrebbe integrare gli estremi della aggressione armata contro tale Stato e sicuramente sarebbe una violazione dell’intero sistema dei diritti umani e delle garanzie su cui è costruito lo Stato di diritto (principio di legalità del reato e della sanzione, tutela giurisdizionale, principi di personalità e colpevolezza, ecc.).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/184066
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