Il saggio commenta criticamente una pronunzia della Suprema Corte, che, prendendo posizione per la prima volta, sulle caratteristiche del "consumatore", ai sensi della l.n. 3/2012, afferma che tale deve essere considerato anche la persona fisica, che sia anche imprenditore o professionista, qualora la situazione di sovraindebitamento può proporre un piano del consumatore ai sensi della l.n. 3/2012, a condizione che la situazione di sovraindebitamento sia causata in via esclusiva da debiti di natura consumeristica.

La Cassazione precisa la nozione di «consumatore» ai fini dell’accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento

SABATELLI, Emma
2016-01-01

Abstract

Il saggio commenta criticamente una pronunzia della Suprema Corte, che, prendendo posizione per la prima volta, sulle caratteristiche del "consumatore", ai sensi della l.n. 3/2012, afferma che tale deve essere considerato anche la persona fisica, che sia anche imprenditore o professionista, qualora la situazione di sovraindebitamento può proporre un piano del consumatore ai sensi della l.n. 3/2012, a condizione che la situazione di sovraindebitamento sia causata in via esclusiva da debiti di natura consumeristica.
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