L’analisi delle firme dei giudici ai contratti di 361 instrumenta redatti a Bari tra il 1400 e il 1499 e conservati presso gli archivi cittadini, precisa quando e quanto la prassi documentaria cittadina quattrocentesca, limitatamente all’intervento di codesti ufficiali, aderisce alla relativa normativa regia. I giudici ai contratti baresi nel sec. XV possono essere di nomina regia o cittadina. I primi esibiscono il titolo regius, hanno carica vitalizia contrariamente alle direttive del Regno, competenze per territorio provinciali o statali, svolgono le proprie funzioni anche fuori città, sostituiscono i colleghi deceduti. I secondi esibiscono il titolo Barensis, hanno incarico annuale, competenza per territorio limitata alla città, funzioni allargate anche alle cause, non sembra esercitino il supplentato. I giudici aprono sempre ex lege la successione delle sottoscrizioni testimoniali sugli strumenti tranne in caso d’intervento di più alte autorità giudiziarie; la struttura delle sottoscrizioni subisce un cambiamento a partire dal 1430, quando iniziano ad apparire articolate formule di supplenza; altre modifiche strutturali si registrano, nella seconda metà del secolo, nelle firme che corredano reassumptiones o strumenti di autenticazione. Poco più del 20% dei giudici non è di origine barese e poco più del 37% appartiene al ceto nobiliare; la casta è solidale a quella dei notai ed è connotata da un’educazione grafica medio-alta e un po’ antiquata che si manifesta, almeno fino agli anni ‘70 del secolo, mediante una svariata gamma di semigotiche quasi mai supportate da una adeguata conoscenza ortografico-grammaticale, indizio forse embrionale della progressiva esautorazione della carica.

Ne testificantium personarum defectu fides puplica pereat et veritatis essentia sub modio posita delitescat

Drago Tedeschini, C.
2012-01-01

Abstract

L’analisi delle firme dei giudici ai contratti di 361 instrumenta redatti a Bari tra il 1400 e il 1499 e conservati presso gli archivi cittadini, precisa quando e quanto la prassi documentaria cittadina quattrocentesca, limitatamente all’intervento di codesti ufficiali, aderisce alla relativa normativa regia. I giudici ai contratti baresi nel sec. XV possono essere di nomina regia o cittadina. I primi esibiscono il titolo regius, hanno carica vitalizia contrariamente alle direttive del Regno, competenze per territorio provinciali o statali, svolgono le proprie funzioni anche fuori città, sostituiscono i colleghi deceduti. I secondi esibiscono il titolo Barensis, hanno incarico annuale, competenza per territorio limitata alla città, funzioni allargate anche alle cause, non sembra esercitino il supplentato. I giudici aprono sempre ex lege la successione delle sottoscrizioni testimoniali sugli strumenti tranne in caso d’intervento di più alte autorità giudiziarie; la struttura delle sottoscrizioni subisce un cambiamento a partire dal 1430, quando iniziano ad apparire articolate formule di supplenza; altre modifiche strutturali si registrano, nella seconda metà del secolo, nelle firme che corredano reassumptiones o strumenti di autenticazione. Poco più del 20% dei giudici non è di origine barese e poco più del 37% appartiene al ceto nobiliare; la casta è solidale a quella dei notai ed è connotata da un’educazione grafica medio-alta e un po’ antiquata che si manifesta, almeno fino agli anni ‘70 del secolo, mediante una svariata gamma di semigotiche quasi mai supportate da una adeguata conoscenza ortografico-grammaticale, indizio forse embrionale della progressiva esautorazione della carica.
2012
978-88-7988-580-5
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