Le note sentenze “gemelle” dell’11 novembre 2008, pronunciate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite hanno riproposto un tema di grande attualità e rilevanza giuridica, quale quello della risarcibilità del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite, dopo aver negato l’ammissibilità del c.d. danno esistenziale, al fine pratico di arginare il fenomeno della proliferazione di danni risarcibili, anche in ipotesi “del tutto risibili”, hanno affermato che nella categoria del danno morale possa senz’altro comprendersi ogni sofferenza non patrimoniale –anche ti tipo esistenziale – che, come tale, dovrà essere risarcita, purché derivi dalla violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Lo studio si sofferma, inoltre, sul rapporto tra l’art. 2043 e l’art. 2059 c.c., e sull’assunta “tipicità” del danno non patrimoniale, in rapporto all’atipicità del danno ingiusto, ex art. 2043 c.c.: nonostante le critiche dottrinali su quest’impostazione della Cassazione, si dimostra che è sempre consentito risarcire il danno non patrimoniale, grazie ad una corretta interpretazione storico – evolutiva dell’ art. 2 Cost., quale “norma aperta”, non contenente un “elenco” predefinito di possibili violazioni alla persona. Dopo aver esaminato la delicata questione della risarcibilità dei “danni bagatellari”, in rapporto al “dovere di tolleranza” ed alla “serietà del danno e gravità dell’offesa”, ed aver ritenuto che il criterio della “coscienza morale di un popolo in un determinato momento storico” possa costituire una base teorica maggiormente persuasiva ed efficace, ci si sofferma sulla questione dell’unitarietà del danno non patrimoniale. A tal proposito, si nega che i pregiudizi (biologici, morali, ecc) siano mere “voci descrittive” del danno, e che il danno morale sarebbe conseguentemente “scomparso”, e si sostiene che le Sezioni Unite abbiano solo voluto impedire, da un lato, ingiustificate duplicazioni risarcitorie, e, dall’altro, lo “svilimento” della figura del danno morale, normalmente calcolato come mera “frazione” del danno biologico, secondo i noti criteri tabellari. Conclusivamente, si sostiene che le sentenze della Suprema Corte, pur non sempre del tutto condivisibili, meritino di essere “riconsiderate” e “rilette”, evidenziando che la “strada” della risarcibilità del danno non patrimoniale, pur ormai indirizzata verso l’obiettivo di un integrale ristoro dei danni alla persona, debba ancora compiutamente svolgersi.

Unitarietà del danno non patrimoniale e riforma giudiziale del sistema risarcitorio del danno alla persona

NANNA, Concetta Maria
2010-01-01

Abstract

Le note sentenze “gemelle” dell’11 novembre 2008, pronunciate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite hanno riproposto un tema di grande attualità e rilevanza giuridica, quale quello della risarcibilità del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite, dopo aver negato l’ammissibilità del c.d. danno esistenziale, al fine pratico di arginare il fenomeno della proliferazione di danni risarcibili, anche in ipotesi “del tutto risibili”, hanno affermato che nella categoria del danno morale possa senz’altro comprendersi ogni sofferenza non patrimoniale –anche ti tipo esistenziale – che, come tale, dovrà essere risarcita, purché derivi dalla violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Lo studio si sofferma, inoltre, sul rapporto tra l’art. 2043 e l’art. 2059 c.c., e sull’assunta “tipicità” del danno non patrimoniale, in rapporto all’atipicità del danno ingiusto, ex art. 2043 c.c.: nonostante le critiche dottrinali su quest’impostazione della Cassazione, si dimostra che è sempre consentito risarcire il danno non patrimoniale, grazie ad una corretta interpretazione storico – evolutiva dell’ art. 2 Cost., quale “norma aperta”, non contenente un “elenco” predefinito di possibili violazioni alla persona. Dopo aver esaminato la delicata questione della risarcibilità dei “danni bagatellari”, in rapporto al “dovere di tolleranza” ed alla “serietà del danno e gravità dell’offesa”, ed aver ritenuto che il criterio della “coscienza morale di un popolo in un determinato momento storico” possa costituire una base teorica maggiormente persuasiva ed efficace, ci si sofferma sulla questione dell’unitarietà del danno non patrimoniale. A tal proposito, si nega che i pregiudizi (biologici, morali, ecc) siano mere “voci descrittive” del danno, e che il danno morale sarebbe conseguentemente “scomparso”, e si sostiene che le Sezioni Unite abbiano solo voluto impedire, da un lato, ingiustificate duplicazioni risarcitorie, e, dall’altro, lo “svilimento” della figura del danno morale, normalmente calcolato come mera “frazione” del danno biologico, secondo i noti criteri tabellari. Conclusivamente, si sostiene che le sentenze della Suprema Corte, pur non sempre del tutto condivisibili, meritino di essere “riconsiderate” e “rilette”, evidenziando che la “strada” della risarcibilità del danno non patrimoniale, pur ormai indirizzata verso l’obiettivo di un integrale ristoro dei danni alla persona, debba ancora compiutamente svolgersi.
2010
978-88-8422-991-5
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