Il rinnovato interesse per la materia dei contratti della p.a. è dovuto al fatto che tali contratti e, più in generale, i rapporti consensuali che coinvolgono la p.a. hanno avuto, negli ultimi decenni, una crescente diffusione sul piano sia delle previsioni normative sia delle prassi amministrative. L’azione amministrativa in materia è regolata dalla legge n. 241 del 1990, modificata dalla legge n. 15 del 2005. Il tema specifico che viene affrontato è l'interpretazione sia dei contratti ad evidenza pubblica, in quanto preceduti da un procedimento amministrativo di deliberazione o di formazione o assoggettati a controlli da parte della p.a. nella fase dell'esecuzione, sia dei contratti ordinari conclusi iure privatorum dalla p.a. In queste ipotesi il giudice è vincolato, in linea di principio, al rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dal codice civile negli artt. 1362-1371. Tuttavia la tendenziale parificazione tra le posizioni dei contraenti e, dunque, la soggezione della p.a. alle regole di diritto comune non significa completa svalutazione di ogni aspetto di differenza. Nella formazione dell'atto della p.a. vi è la fase prodromica che riguarda la decisione di pervenire alla stipulazione del contratto, e la fase successiva, propriamente privatistica, che attiene alle trattative e al perfezionamento del contratto con il privato. Proprio per questa caratteristica dell'attività amministrativa il principio di conservazione degli effetti (art. 1367 c.c.) può essere applicato ai contratti dell’Amministrazione soltanto all’esito di un bilanciamento con valori costituzionalmente garantiti, quali quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.

L'interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione tra conservazione e stabilità degli effetti

PENNASILICO, Mauro
2005-01-01

Abstract

Il rinnovato interesse per la materia dei contratti della p.a. è dovuto al fatto che tali contratti e, più in generale, i rapporti consensuali che coinvolgono la p.a. hanno avuto, negli ultimi decenni, una crescente diffusione sul piano sia delle previsioni normative sia delle prassi amministrative. L’azione amministrativa in materia è regolata dalla legge n. 241 del 1990, modificata dalla legge n. 15 del 2005. Il tema specifico che viene affrontato è l'interpretazione sia dei contratti ad evidenza pubblica, in quanto preceduti da un procedimento amministrativo di deliberazione o di formazione o assoggettati a controlli da parte della p.a. nella fase dell'esecuzione, sia dei contratti ordinari conclusi iure privatorum dalla p.a. In queste ipotesi il giudice è vincolato, in linea di principio, al rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dal codice civile negli artt. 1362-1371. Tuttavia la tendenziale parificazione tra le posizioni dei contraenti e, dunque, la soggezione della p.a. alle regole di diritto comune non significa completa svalutazione di ogni aspetto di differenza. Nella formazione dell'atto della p.a. vi è la fase prodromica che riguarda la decisione di pervenire alla stipulazione del contratto, e la fase successiva, propriamente privatistica, che attiene alle trattative e al perfezionamento del contratto con il privato. Proprio per questa caratteristica dell'attività amministrativa il principio di conservazione degli effetti (art. 1367 c.c.) può essere applicato ai contratti dell’Amministrazione soltanto all’esito di un bilanciamento con valori costituzionalmente garantiti, quali quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
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