Il lavoro sviluppa una critica alla giurisprudenza, che qualifica gli oneri a carico del proprietario incolpevole del sito contaminato (art. 253, d.lgs. n. 152/2006) in termini di responsabilità oggettiva. Anche le modifiche apportate dalla l. n. 166/2009 al disorganico regime di responsabilità ambientale non intaccano la natura soggettiva della responsabilità dell’inquinatore, in costante violazione del principio comunitario « chi inquina paga ». Persiste la deresponsabilizzazione dell’inquinatore, sì che il costo sociale della bonifica ricade sul proprietario incolpevole, a causa di un uso « eccessivamente conformato » dell’onere reale.
La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato
CORRIERO, VALERIA
2012-01-01
Abstract
Il lavoro sviluppa una critica alla giurisprudenza, che qualifica gli oneri a carico del proprietario incolpevole del sito contaminato (art. 253, d.lgs. n. 152/2006) in termini di responsabilità oggettiva. Anche le modifiche apportate dalla l. n. 166/2009 al disorganico regime di responsabilità ambientale non intaccano la natura soggettiva della responsabilità dell’inquinatore, in costante violazione del principio comunitario « chi inquina paga ». Persiste la deresponsabilizzazione dell’inquinatore, sì che il costo sociale della bonifica ricade sul proprietario incolpevole, a causa di un uso « eccessivamente conformato » dell’onere reale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.