Nella recente giurisprudenza di legittimità l’effetto estintivo della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese cede il passo ad una presunzione postuma (in quanto formatasi a quasi due anni di distanza dalla prima iscrizione nel registro delle imprese) in ordine alla probabile continuazione delle attività societarie. Si assiste, in tal modo, ad una singolare “reviviscenza” societaria – di cui non sembrerebbe esservi traccia alcuna nel codice civile – determinata da una ritardata presa di coscienza del giudice del registro. Per quanto apprezzabile, il tentativo della Cassazione di difendere l’interesse pubblico alla percezione di ingenti somme dovute da una società fittiziamente trasferita all’estero e frettolosamente cancellata dal registro delle imprese (al solo fine di impedire l’applicazione delle disposizioni del rito fallimentare) impedisce di stabilire proficue connessioni tra i distinti interventi delle Sezioni Unite sulla stessa materia. Il che rivela il limite strutturale all’esercizio della funzione nomofilattica da parte di una Corte che, nell’alluvione di norme del nostro sistema di diritto e nella naturale frizione tra interessi contrapposti, è chiamata – a volte impropriamente – a svolgere funzioni differenti a tutela di interessi anch’essi differenti.

Estinzione e reviviscenza di società cancellate dal registro delle imprese tra certezza dei rapporti giuridici e tutela del credito erariale

SELICATO, GIANLUCA
2010-01-01

Abstract

Nella recente giurisprudenza di legittimità l’effetto estintivo della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese cede il passo ad una presunzione postuma (in quanto formatasi a quasi due anni di distanza dalla prima iscrizione nel registro delle imprese) in ordine alla probabile continuazione delle attività societarie. Si assiste, in tal modo, ad una singolare “reviviscenza” societaria – di cui non sembrerebbe esservi traccia alcuna nel codice civile – determinata da una ritardata presa di coscienza del giudice del registro. Per quanto apprezzabile, il tentativo della Cassazione di difendere l’interesse pubblico alla percezione di ingenti somme dovute da una società fittiziamente trasferita all’estero e frettolosamente cancellata dal registro delle imprese (al solo fine di impedire l’applicazione delle disposizioni del rito fallimentare) impedisce di stabilire proficue connessioni tra i distinti interventi delle Sezioni Unite sulla stessa materia. Il che rivela il limite strutturale all’esercizio della funzione nomofilattica da parte di una Corte che, nell’alluvione di norme del nostro sistema di diritto e nella naturale frizione tra interessi contrapposti, è chiamata – a volte impropriamente – a svolgere funzioni differenti a tutela di interessi anch’essi differenti.
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