Il saggio ha ad oggetto la questione del rapporto tra la regola generale che impone il patrocinio del difensore e le eccezioni che permettono la difesa personale, e in particolare si cerca di capire se e - se si - come, si conciliano con la legittimità dell’obbligo di difesa tecnica le norme che eccezionalmente ammettono l'autodifesa. Dopo aver ricordato per quali ragioni l'intermediazione necessaria del difensore, sebbene imponga alla parte di stare in giudizio per il necessario tramite di un terzo, sia da tutti considerata pienamente rispettosa del canone costituzionale che assicura il libero esercizio del diritto di azione e l'inviolabilità del diritto di difesa, si sono esaminate le singole fattispecie in cui il legislatore consente l’autodifesa, al fine di rinvenire una possibile spiegazione convincente dell’eccezione alla regola. Al termine dell’analisi, si arriva alla conclusione che nei casi in cui è eccezionalmente consentita l’autodifesa nel processo non si ravvisano caratteristiche peculiari tali da giustificare la disparità di trattamento rispetto alla disciplina ordinaria che impone l’intermediazione necessaria del difensore. Né peraltro le opzioni legislative sembrano rispondere a un astratto, ma preciso e coordinato disegno complessivo, apparendo viceversa il frutto di decisioni estemporanee ispirate talvolta da esigenze di natura demagogica, talatra dall'intento di proteggere interessi corporativi, talaltra ancòra da motivi assai poco comprensibili sul piano strettamente giuridico. Si afferma dunque che emerge una certa irragionevolezza nelle scelte, che si riflette inevitabilmente sul sistema e non soddisfa quindi quell'elementare esigenza di coerenza dell'ordinamento che ogni legislatore dovrebbe tenere ben presente. Il che – si sostiene - determina gravi implicazioni, ancor prima che sul piano pratico, sul piano sistematico e costituzionale, atteso che le eccezioni al principio dell’obbligo di patrocinio – non trovando la propria ragion d'essere in adeguate motivazioni - finiscono col risultare per l’appunto irragionevoli e, per certi aspetti, persino incostituzionali.

L'autodifesa nel processo civile

DELUCA, Giovanni Battista Libero
2006-01-01

Abstract

Il saggio ha ad oggetto la questione del rapporto tra la regola generale che impone il patrocinio del difensore e le eccezioni che permettono la difesa personale, e in particolare si cerca di capire se e - se si - come, si conciliano con la legittimità dell’obbligo di difesa tecnica le norme che eccezionalmente ammettono l'autodifesa. Dopo aver ricordato per quali ragioni l'intermediazione necessaria del difensore, sebbene imponga alla parte di stare in giudizio per il necessario tramite di un terzo, sia da tutti considerata pienamente rispettosa del canone costituzionale che assicura il libero esercizio del diritto di azione e l'inviolabilità del diritto di difesa, si sono esaminate le singole fattispecie in cui il legislatore consente l’autodifesa, al fine di rinvenire una possibile spiegazione convincente dell’eccezione alla regola. Al termine dell’analisi, si arriva alla conclusione che nei casi in cui è eccezionalmente consentita l’autodifesa nel processo non si ravvisano caratteristiche peculiari tali da giustificare la disparità di trattamento rispetto alla disciplina ordinaria che impone l’intermediazione necessaria del difensore. Né peraltro le opzioni legislative sembrano rispondere a un astratto, ma preciso e coordinato disegno complessivo, apparendo viceversa il frutto di decisioni estemporanee ispirate talvolta da esigenze di natura demagogica, talatra dall'intento di proteggere interessi corporativi, talaltra ancòra da motivi assai poco comprensibili sul piano strettamente giuridico. Si afferma dunque che emerge una certa irragionevolezza nelle scelte, che si riflette inevitabilmente sul sistema e non soddisfa quindi quell'elementare esigenza di coerenza dell'ordinamento che ogni legislatore dovrebbe tenere ben presente. Il che – si sostiene - determina gravi implicazioni, ancor prima che sul piano pratico, sul piano sistematico e costituzionale, atteso che le eccezioni al principio dell’obbligo di patrocinio – non trovando la propria ragion d'essere in adeguate motivazioni - finiscono col risultare per l’appunto irragionevoli e, per certi aspetti, persino incostituzionali.
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