Il presente contributo trae spunto da due sentenze della Corte di cassazione, entrambe dell’8 luglio 2015, con le quali sono state decise le controversie promosse dal Comune di Livorno concernenti la richiesta di versamento dell’ICI a due istituti scolastici paritari a carattere religioso ubicati sul suo territorio. Le pronunce dichiarano illegittima la norma sull’esenzione dal pagamento dell’ICI alla luce di due profili: il primo, che fa riferimento alla nozione giuridica di “attività” svolta in un determinato immobile considerandone sia l’aspetto soggettivo (le scuole paritarie) sia quello oggettivo (attività di assistenza o a queste equiparate); il secondo, tutto incentrato sulla compatibilità della misura di sostegno dell’impresa scolastica alla luce del diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, del divieto di aiuti di Stato che importa un onere a carico del bilancio pubblico. Le richiamate sentenze non mancheranno di riaprire il dibattito sull’interpretazione della clausola del «senza oneri per lo Stato» di cui all’art. 33, c. 3, Cost. (disposizione apparentemente chiara ma che si apre, al contrario, ad una pluralità di opzioni interpretative) in perenne oscillazione tra le posizioni “negazioniste” e quelle “possibiliste” in ordine all’intervento statale in favore delle scuole paritarie. Per tale ragione, traendo spunto dalle due pronunce, si svolgono riflessioni sopra alcuni dei tratti salienti di una questione “problematica”, e in ogni caso, continuamente dibattuta esaminando le diverse posizioni in campo al fine di evidenziare la forbice interpretativa esistente fra opposte “scuole” di pensiero.

The paper is inspired by two judgements of the Court of cassation with which were decided two cases brought by the city of Livorno on the request for payment of the city tax on real estate (ICI) to two private schools of a religious character. The two judgements that declare illegal the provision on the exemption of that tax are sure to reopen the never ending debate on the constitutional clause of «no cost to the State» which should prohibit the funding of private schools from the State.

Le esenzioni fiscali alle scuole paritarie e il dibattito costituzionale sulla clausola "senza oneri per lo Stato"

LUCHENA, Giovanni
2015-01-01

Abstract

The paper is inspired by two judgements of the Court of cassation with which were decided two cases brought by the city of Livorno on the request for payment of the city tax on real estate (ICI) to two private schools of a religious character. The two judgements that declare illegal the provision on the exemption of that tax are sure to reopen the never ending debate on the constitutional clause of «no cost to the State» which should prohibit the funding of private schools from the State.
2015
Il presente contributo trae spunto da due sentenze della Corte di cassazione, entrambe dell’8 luglio 2015, con le quali sono state decise le controversie promosse dal Comune di Livorno concernenti la richiesta di versamento dell’ICI a due istituti scolastici paritari a carattere religioso ubicati sul suo territorio. Le pronunce dichiarano illegittima la norma sull’esenzione dal pagamento dell’ICI alla luce di due profili: il primo, che fa riferimento alla nozione giuridica di “attività” svolta in un determinato immobile considerandone sia l’aspetto soggettivo (le scuole paritarie) sia quello oggettivo (attività di assistenza o a queste equiparate); il secondo, tutto incentrato sulla compatibilità della misura di sostegno dell’impresa scolastica alla luce del diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, del divieto di aiuti di Stato che importa un onere a carico del bilancio pubblico. Le richiamate sentenze non mancheranno di riaprire il dibattito sull’interpretazione della clausola del «senza oneri per lo Stato» di cui all’art. 33, c. 3, Cost. (disposizione apparentemente chiara ma che si apre, al contrario, ad una pluralità di opzioni interpretative) in perenne oscillazione tra le posizioni “negazioniste” e quelle “possibiliste” in ordine all’intervento statale in favore delle scuole paritarie. Per tale ragione, traendo spunto dalle due pronunce, si svolgono riflessioni sopra alcuni dei tratti salienti di una questione “problematica”, e in ogni caso, continuamente dibattuta esaminando le diverse posizioni in campo al fine di evidenziare la forbice interpretativa esistente fra opposte “scuole” di pensiero.
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